Agenti per la riscossione “caput”: nulla l’ingiunzione di pagamento che non reca il visto d’esecutorietà

Anche la Commissione Tributaria Regionale di Lecce conferma la vittoria del contribuente contro la SO.G.E.T., concessionario per la riscossione dei crediti del comune di Lecce. Società impositrice condannata anche alle spese di lite

Agenti per la riscossione “caput”: nulla l’ingiunzione di pagamento che non reca il visto d’esecutorietà

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Con una sentenza ritirata in data odierna e che costituirà, senz’altro, un precedente importantissimo in materia, la Commissione Tributaria Regionale di Puglia sezione staccata di Lecce – Sezione 24 – in accoglimento delle eccezioni di diritto sollevate dall’avvocato Maurizio Villani per un contribuente leccese, ha rigettato l’atto di appello della SO.G.E.T. S.p.a. di Pescara, concessionaria per la riscossione del Comune di Lecce, con condanna alle spese perché le ingiunzioni di pagamento dalla stessa notificate non recavano il visto di esecutorietà. Com’è noto, infatti, sino al 2017 il Comune di Lecce si è servito della SO.G.E.T. per notificare le ingiunzioni di pagamento ai fini del recupero dell’ICI non versata. Già con il ricorso di primo grado, il noto tributarista salentino aveva eccepito l’illegittimità delle suddette ingiunzioni di pagamento perché le stesse erano prive del visto di esecutorietà che doveva essere apposto dal funzionario comunale responsabile in base al Regio Decreto n. 639 del 1910, nonché in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Requisito, questo, ritenuto imprescindibile anche dalla Corte di secondo grado ai fini della validità dell’atto impositivo. Pur essendo entusiasti per la decisione che costituisce un importante precedente in materia, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non può non esimersi dall’evidenziare che se tutti i contribuenti leccesi avessero impugnato le suddette ingiunzioni per gli anni scorsi, il Comune di Lecce avrebbe subito una grave perdita erariale in quanto il concessionario della riscossione, per quanto confermato da ben due decisioni di merito in diverso grado, non aveva rispettato scupolosamente la legge. Resta il fatto che d’ora in avanti potranno essere comunque impugnate dai contribuenti tutte quelle ingiunzioni fiscali che non rispettano i criteri legali ribaditi con la decisione in questione.

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