Agenzia delle Entrate: stop all'esecutività della sentenza di oltre 147mila euro a carico del contribuente. Altra sospensiva di un atto di accertamento in pendenza di un ricorso per Cassazione in applicazione della "riforma Villani". La Commissione Trib
Dettagli della notizia
Una nuova conferma che la "riforma Villani" del processo tributario funziona e riequilibra il rapporto tra Fisco e contribuente. Anche questa volta un'ordinanza, la n. 844/2016 depositata in segreteria il 04/10/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. staccata di Lecce – Sez. 23, ha disposto su specifica istanza del difensore del contribuente, avvocato Maurizio Villani, la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario di accertamento, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 62-bis, comma 1°, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/92, aggiunto con le modifiche del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso la specifica proposta modificativa del tributarista leccese, secondo cui “Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”. Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è dimostrato che a seguito della riforma, il contribuente può avere una difesa effettiva in fase cautelare in sede di appello e pendente il giudizio in Cassazione, con la possibilità di bloccare totalmente l’esecuzione dell’atto iniziale impugnato e non pagare nulla sino alla definizione del giudizio in Cassazione, come nel caso in oggetto nel quale la CTR di Lecce ha sospeso una sentenza che faceva riferimento ad un precedente atto di accertamento per un valore di ben oltre 147mila euro.