All’amministratore anche di fatto non si contestano le sanzioni tributarie
Importante sentenza della CTP di Lecce su ricorso dell’avvocato Maurizio Villani
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In data odierna è stata comunicata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce relativa ad un atto di contestazione per l’anno 2016 in materia di responsabilità solidale dell’amministratore anche di fatto di società per le sanzioni tributarie. Nella fattispecie, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la C.T.P. di Lecce – Sezione 2 – ha accolto le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani ed ha annullato l’atto di contestazione nei confronti di un contribuente, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese. È oramai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, quello secondo cui" il D.L. n. 269 del 2003 art 7.comma 1...pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente al comma 3 che alle situazioni previste dalla norma non sono più applicabili le regole del D.Lgs. n. 472 del 1997, ed in particolare non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell'amministratore (anche di fatto secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente disciplina) prevista dall'art. 11 del detto decreto.Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997 ma solo in quanto compatibili (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017; conformemente cfr. da ultimo cass Ord. n.8811/2021).