Altro stop alla cartella esattoriale per verbali non ritualmente notificati dai comuni e altri enti accertatori. Se l'avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140 C.p.c. è trasmesso dalla posta privata e non da un pubblico ufficiale salta
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Un'altra significativa decisione giurisprudenziale su cartelle esattoriali o altri atti impositivi nulli per carenza di regolare notifica di quelli presupposti quali multe o altre sanzioni. Questa volta, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il giudice di pace di Palermo, nella persona della dottoressa Annamaria Mantegna, con la sentenza 844/17 depositata il 28 aprile us, a dichiarare nulla l'iscrizione a ruolo relativa ad alcuni verbali al codice della strada asseritamente non pagati se l’avviso di deposito dei verbali presso la casa comunale è inviato da un’agenzia di posta privata. In particolare è stato rilevato dal giudicante che la comunicazione di cui all'articolo 140 c.p.c. che opera in caso di irreperibilità o assenza del soggetto cui l'atto dovrebbe essere notificato, non era avvenuta per il tramite di un pubblico ufficiale e, dunque, aveva bisogno di ulteriori riscontri sulle circostanze attestate dal dipendente delle poste private. Nella fattispecie che vedeva contrapposto un contribuente contro il Comune di Palermo è stato accolto il ricorso del primo che aveva lamentato la mancata notifica delle multe, con annullamento della cartella esattoriale per oltre mille euro e condanna alle spese di lite. Ricorda il giudice che “L’avviso di ricevimento, debitamente compilato e sottoscritto, della raccomandata A/R contenente la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, va ritenuto indispensabile per la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010 Cass. 7809/2010).” Ma dalla copiosa documentazione depositati agli atti dal Comune che dimostra la compiuta giacenza, emerge come l’avviso di deposito sia stato inviato da una società privata e non dal servizio postale universale, individuato in Poste Italiane S.p.A., l’unico soggetto che garantisce l’adempimento formale del procedimento notificatorio come ha rilevato anche la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata nella sentenza in commento. Per il magistrato onorario, l’attestazione dell’agenzia privata può tutt'al più rappresentare una scrittura di terzo, quindi una prova atipica: nel caso in questione, peraltro, non sono indicate neanche le generalità dell'autore di tale scrittura. L'obbligo di pagare le sanzioni si è pertanto estinto per decorrenza del termine di 90 giorni per la notificazione dei verbali ai sensi dell'art. 201 C.d.S.