Automobilista nel guinness dei primati: multato da autovelox di Trepuzzi per soli 0,20 kmh
Il superamento irrisorio del limite imposto, se rilevato con il solo ausilio degli strumenti elettronici non integra una condotta colposa del conducente
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Guinness da primati per un automobilista leccese che è stato sanzionato lungo la strada S.S. 613 Br - LE, perché pizzicato dall’autovelox fissato al km 23+700 dir. Brindisi per soli 0,2 decimi di chilometro. Chiunque abbia preso una multa per eccesso di velocità sa, se si è avventurato nella lettura del verbale, che dalla velocità rilevata dall’apparecchiatura (autovelox, telelaser, tutor) bisogna sottrarre il 5% con un minimo di 5 km/h. Se dopo aver effettuato questa operazione il risultato sarà superiore al limite, scatta la multa. Altrimenti, l’automobilista è salvo. È la famosa tolleranza, prevista dall’articolo 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dove si legge: “È disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h”. Nella pratica, una rilevazione di 76 km/h diventa, ai fini dell’eventuale violazione e delle relative sanzioni, 70,20 km/h (-5 km/h). Storicamente, le misurazioni sono effettuate all’unità di km/h. Il bisogno di rimpinguare i bilanci - pardon, la sicurezza stradale, e l’evoluzione tecnologica - stanno però imponendo misurazioni più raffinate. Insomma, anche se si sta sulla pubblica via sembra quasi essere proiettati in competizioni automobilistiche dove si viaggia sul filo dei millesimi solo che qui, nei controlli della velocità siamo ancora rimasti, non si sa ancora per quanto a questo punto, al controllo dei decimali. Dunque si tratta di accertamento effettuato solo con l’ausilio di un’apparecchiatura elettronica, e considerato il superamento del limite, poco al di sopra di quello imposto, l’automobilista non è in grado, anche usando la normale diligenza richiesta per la condotta di guida, di verificare il rispetto del limite al "centesimo", perché condizionato inevitabilmente ad alcuni parametri empirici esterni, - a titolo esemplificativo l’esatta caratura del tachigrafo, il pedale dell’acceleratore ecc., - che impediscono la verifica simultanea e certa della velocità effettiva, senza che tutto ciò comporti un aumento dei pericoli per la sicurezza stradale e tenuto conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni del codice della strada in tema di velocità. Ebbene, questo famigerato apparecchio ha “multato” un cittadino perché “eccedeva di km/h 0,2 decimi il limite imposto” di 110 km/h e, se è anche la Corte di Cassazione ha ricordato con ordinanza 3698/2019 che nessuna multa va elevata nei confronti di chi supera di poco il limite, allora Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,, si augura che l'ente accertatore prenda atto di quanto accaduto e provveda all'annullamento del verbale con il ricorso amministrativo senza che il malcapitato debba rivolgersi al giudice di pace sborsando anche il costo del contributo unificato che è praticamente prossimo a quello dell'intero verbale se pagato nei cinque giorni.