Cambi di residenza in tempo reale: i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Previste sanzioni civili e penali per le dichiara
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Con la circolare n. 9/2012 del 27.04.2012 il Ministero dell&\#39;interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalle legge n. 35/2012, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Duplice l&\#39;obiettivo, quello di consentire l&\#39;effettuazione del cambio di residenza con modalita&\#39; telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. I cambi di residenza tra Comuni diversi sono circa 1.500.000 all&\#39;anno.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l&\#39;apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest&\#39; ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l&\#39;autore sia identificato dal sistema informatico con l&\#39;uso della Carta d&\#39;identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l&\#39;individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d&\#39;identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall &\#39;estero di cittadini italiani iscritti all&\#39;AIRE, l&\#39;ufficiale d&\#39;anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell&\#39;iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo, ultimo i dati forniti dall&\#39;interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d&\#39;intesa con l&\#39;ISTAT. Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell&\#39; interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione.
Con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea provenienti dall&\#39;estero, l&\#39;ufficiale d&\#39;anagrafe, ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Mentre, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari, precede !&\#39;iscrizione anagrafica.
Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, in particolare, sottolinea che il comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.