Cassazione, stop licenziamento al medico obiettore che rifiuta di assistere la paziente nell’aborto farmacologico

Inadempiente il ginecologo che butta giù dal letto il collega di fiducia della donna: doveva farsi carico della situazione. Da valutare la proporzionalità della sanzione senza danni alla salute e all’azienda

Cassazione, stop licenziamento al medico obiettore che rifiuta di assistere la paziente nell’aborto farmacologico

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Stop al licenziamento disciplinare del medico obiettore di coscienza che rifiuta di assistere nell’aborto farmacologico la paziente nell’ospedale pubblico. E ciò benché il sanitario sia inadempiente: come guardia medica notturna avrebbe dovuto farsi carico della situazione, invece di buttare giù dal letto il collega, fuori servizio né tenuto alla reperibilità, che ha seguito nei giorni precedenti la ragazza. Deve tuttavia essere valutata la proporzionalità del provvedimento espulsivo, visto che la paziente non corre rischi di danni alla salute: la condotta crea solo disagi all’interessata oltre che al collega né emergono elementi di tangibile discredito per l’azienda sanitaria. È quanto emerge dalla sentenza 16551/2023 pubblicata il 12 giugno 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione. Sono accolti cinque dei dieci motivi di ricorso proposti dal professionista mentre il sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto. La donna si presenta in reparto senza passare per il pronto soccorso: si manifestano in anticipo gli effetti dell’aborto farmacologico indotto dall’altro medico, che in quel momento si trova a casa. Ed è costretto a scapicollarsi in ospedale perché il ginecologo di guardia notturna lo fa chiamare dall’ostetrica, mentre la ragazza si trova col travaglio abortivo in atto e deve essere subito trasferita in sala parto. Il medico in servizio è obiettore ma neppure invoca la circostanza come scriminante. Di fronte a una situazione delicata non può reagire dicendo a brutto muso all’ostetrica di avvisare il collega che è a casa a dormire. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Manca tuttavia da parte della Corte d’appello di Napoli una valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto alle norme del contratto collettivo di lavoro.La paziente non è in pericolo di vita e il rifiuto di provvedere non è del tutto incongruo: determina l’intervento del medico di fiducia della ragazza che conosce il caso e lo risolve positivamente. Non si può poi ignorare che il dirigente medico incolpato non ha precedenti disciplinari. Insomma: bisogna verificare se è possibile applicare al sanitario una sanzione meno grave secondo i parametri della contrattazione collettiva. Parola al rinvio. Ora gli atti della causa torneranno al rinvio che dovrà decidere sulla base delle indicazioni fornite in sede di legittimità.

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