Cassazione, vizi delle notifiche del Fisco: notifica di accertamento nulla la se non si compiono altre ricerche sulla reperibilità del contribuente
Non basta la mancanza del nome sul citofono, serve un qualcosa di più all’ufficiale giudiziario prima che possa depositare l’atto nella casa comunale
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Nulla la notifica dell’intimazione al pagamento eseguita secondo le modalità dell’irreperibilità assoluta se l’ufficiale giudiziario non ha attestato le operazioni di ricerca effettuate dopo la verifica del mancato nominativo sul citofono. Con l’ordinanza 5818/2024 depositata il 5 marzo 2024 la sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. Sbaglia la Ctr dellAbruzzo, sez. st. di Pescara, nel ritenere valida la notifica dell’intimazione al pagamento, eseguita secondo le modalità previste per le ipotesi di irreperibilità assoluta, anche se non erano state indicate, nella relata, le ricerche effettivamente compiute dall’ufficiale giudiziario. Nel caso in esame, dalla relata di notifica dell’intimazione emergeva solo che l’ufficiale giudiziario constatava «l’irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta», senza tuttavia dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata e compiute per verificare che il contribuente non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. Ad avviso del Collegio, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’articolo 143 Cpc, non è sufficiente il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali. L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astiene dal compiere ulteriori ricerche ed indagini nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, viene meno al suo dovere di «normale diligenza» nello svolgimento dell’attività”.