Circolazione stradale: vanno sempre rimborsate le spese mediche e viaggi di cura in caso di sinistro stradale grave

Quando sono meno rilevanti i danni non è possibile la liquidazione in via d’equità ma bisogna dimostrare le spese anticipate

incidente stradale

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Un importante sentenza la numero 17160/12, in tema di danno risarcibile, quella pubblicata dalla terza sezione civile della corte di Cassazione in data odierna che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta all’attenzione in quanto chiarisce come i grandi infortunati a seguito di gravi incidenti stradali, costretti spesso a spostamenti e a lunghi ricoveri per le loro cure, abbiano diritto a vedersi liquidate forfettariamente le spese sostenute anche quando non documentate nel loro ammontare.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice deve provvedere a liquidare in via d’equità e senza la prova dei relativi pagamenti, il rimborso delle spese mediche e dei viaggi di cura in caso di incidenti stradali gravi. Nel caso in cui il sinistro non dovesse avere conseguenze rilevanti il risarcimento non può non essere accordato secondo i criteri di cui all'articolo 1226 del codice civile essendo necessario fornire le prove documentali sulle somme che sono state dichiarate come anticipate.
Nel caso di specie la vittima di un sinistro stradale con il ricorso presentato lamentava la mancata liquidazione delle spese mediche nonostante nei giudizi di merito fosse stato risarcito di un notevole importo che comunque non riteneva congruo rispetto al danno subito.
Con la decisione in questione, gli ermellini hanno stabilito che solo in caso di lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto colui che le aveva subite e i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, e solo nel caso in cui questi siano stati documentati, il giudicante può liquidare il rimborso del pregiudizio in via d’equità che è consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche senza la prova dei relativi pagamenti.
Al contrario quando le lesioni non siano di grave entità e il ricorrente non ha prodotto alcuna prova sulle spese mediche sostenute, il giudice non può liquidare altro se non quello che è documentato.
Nella fattispecie, stante le lesioni poco rilevanti non è stata applicata la valutazione in via equitativa per la vittima.
 

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