Come difendersi dal redditometro
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La nuova normativa sul redditometro chiarisce la portata della presunzione semplice rispetto alla prova contraria e tale interpretazione può essere utilizzata anche per contrastare il “vecchio” redditometro.
Questo importante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione – Sez. Quinta Civile – con la sentenza n. 8127 depositata il 22 aprile 2016, che ha correttamente interpretato e coordinato sia la vecchia che la nuova normativa del redditometro.
Questa, infatti, legittima la presunzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della «spesa per incrementi patrimoniali», la quale si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti» (art. 38, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
Quanto alla prova contraria che la stessa disposizione faculta e onera il contribuente a offrire essa è bensì testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che il “maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo” (circostanze queste che postulano pur sempre che la spesa sia stata affrontata con risorse finanziarie comunque di pertinenza o nella diretta disponibilità del contribuente); non può dubitarsi però che, a fortiori, il fondamento stesso del ragionamento presuntivo venga meno in radice ove si dimostri che l'incremento patrimoniale di che trattasi sia stata effettuato come nella specie con denaro altrui.
L'efficacia impeditiva della presunzione di tale circostanza risulta ora anche espressamente affermata dalla nuova formulazione della norma (art. 38, comma 4, D.P.R. cit. come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), a mente della quale infatti la prova contraria può concernere (anche) il fatto che il finanziamento della spesa per incremento patrimoniale sia avvenuto «con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo»: locuzione riferibile ovviamente anche al caso di redditi soggettivamente diversi ossia provenienti o comunque direttamente imputabili ad altri.
Benché la detta novella, per espressa disposizione transitoria, abbia effetto «per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore», non è dubitabile che, per la parte citata, essa valga in realtà solo ad esplicitare l'ambito coperto dalla presunzione semplice suscettibile di essere posta a fondamento dell'accertamento e contrastabile dalla prova contraria, secondo un criterio logico di inerenza degli elementi presunti rispetto al fatto da provare (maggior reddito Imponibile) già necessariamente implicito nella precedente formulazione.
A tal proposito, si riporta il principio espresso dalla Corte di Cassazione.
“Nel caso in esame, dunque, la C.T.R. avendo confermato la legittimità della rettifica operata dall'ufficio, pur in presenza della prova da essa stessa affermata come acquisita che i conferimenti fossero stati effettuati «con denaro del fratello..., a valere sulle disponibilità del c/c intrattenuto da quest'ultimo presso la filiale di ………» è incorsa in violazione della norma succitata ricostruendone il contenuto in termini non corretti e traendone pertanto per il caso di specie una regola di giudizio non conforme a quella legale.
In accoglimento del detto motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, rimanendo assorbito l’esame dei motivi terzo e quarto di ricorso (quest’ultimo peraltro proponendo in parte, sotto il profilo del vizio di motivazione, la medesima doglianza relativa alla omessa valutazione della detta circostanza processuale accertata).
Non prospettandosi la necessità, né, sia pure in astratto, la possibile rilevanza di eventuali ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nei merito ex art. 384 c.p.c., con l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
L’amministrazione resistente va invece condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo”.
I suddetti principi sono importanti per potersi difendere in sede contenziosa contro gli avvisi di accertamento basati sul redditometro.