Commissione tributaria provinciale di Lecce: annullati totalmente due avvisi di contestazione all’Unione Sportiva Lecce da parte dell’Agenzia delle Entrate per un totale di 350mila euro. Lo “Sportello dei Diritti” una bella notizia per la società sportiva
Dettagli della notizia
In data odierna la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 5 – ha pubblicato due sentenze che in accoglimento delle eccezioni giuridiche formulate dal noto tributarista leccese avvocato Maurizio Villani, hanno totalmente annullato due atti notificati dall’Agenzia delle Entrate all’Unione Sportiva Lecce. In particolare:
- atto di contestazione delle sanzioni per gli anni 2008, 2009 e 2010 per un totale di € 50.000;
- avviso di accertamento per l’anno 2010 per un totale di € 300.000, oltre interessi come per legge.
In sostanza, sono stati annullati due avvisi di contestazione dell’Agenzia delle Entrate di Lecce per un totale di € 350.000, oltre interessi come per legge, e questa può essere un’ottima occasione per festeggiare il 15 c.m. i 110 anni della fondazione dell’Unione Sportiva Lecce.
Secondo l’Agenzia delle Entrate di Lecce, l’Unione Sportiva Lecce avrebbe dovuto operare le ritenute alla fonte sui compensi erogati alle società facenti capo ai procuratori dei singoli calciatori, poiché si trattava di fringe-benefit.
Invece, i giudici tributari, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Maurizio Villani, hanno stabilito che la società beneficiaria di tali compensi era una società di capitali con propria personalità giuridica che aveva percepito i compensi da parte dell’Unione Sportiva LECCE S.p.A. non soggetta al versamento delle ritenute in qualità di sostituto di imposta.
Infatti, i giudici tributari correttamente hanno ritenuto che, in assenza di prova che il contratto tra la società sportiva e la società erogatrice di servizi nei confronti del calciatore fosse simulato, non è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi al reddito di lavoro dipendente del calciatore.
Di conseguenza, non può essere applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute alla fonte né è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi al reddito di lavoro dipendente del calciatore.
Infatti, anche il regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, con le modifiche intervenute dal 1° aprile 2015, ha specificato che il procuratore sportivo può operare sia nell’interesse di una sola parte contrattuale sia nell’interesse di più parti purché ci sia il consenso scritto tra le parti e tale modifica regolamentativa automaticamente dispone la non assoggettabilità in capo al calciatore dei compensi percepiti dall’agente.
Giovanni D'Agata, presidente dello ““Sportello dei Diritti” evidenzia come si tratti di sentenze che, tra le prime in Italia, hanno stabilito questi importanti principi del tutto applicabili a livello nazionale anche alle altre società sportive in analoghe controversie con il Fisco.