Commissione Tributaria Regionale Sezione di Lecce: tre sentenze annullano avvisi di accertamento ad una società per un totale di 1 milione e 300mila euro perché i costi sono da considerarsi inerenti
- Categoria: Notizie | Consumatori, Utenti e Danneggiati
- Data: 06.06.19
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Il principio dell’inerenza è quel principio in base al quale vi deve essere un collegamento tra un componente economico e l’attività che viene esercitata dall’imprenditore. Proprio in relazione al principio di inerenza, è stato chiarito, dalla Circolare 29.12.2008, n. 1 della Guardia di Finanza avente ad oggetto “Manuale delle verifiche fiscali”, come lo stesso sia considerato quale condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Il costo è inerente se serve a produrre dei ricavi e può essere valutato sotto il profilo della “qualità” ma giammai della “quantità”, in quanto l’imprenditore deve essere libero di stabilire la propria strategia d’impresa. Con tre importanti sentenze, nn. 1771/2019, 1772/2019 e 1773/2019 pronunciate il 30/10/2017 e depositate il 04/06/2019, la CTR di Lecce, in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, ha rigettato gli appelli proposti dall’Ufficio in relazione a tre avvisi di accertamento, per tre diversi anni d’imposta, emessi nei confronti di una società alla quale veniva contestata la non inerenza dei costi sostenuti. In particolare, i giudici di secondo grado, nel confermare il decisum della CTP, hanno posto in evidenza come, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, la nozione di inerenza consiste in un rapporto tra spese sostenute e attività d’impresa che siano finalisticamente ordinati alla produzione del reddito con un evidente nesso di causalità che, nel caso di specie, era da considerarsi presente. Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di inerenza di un costo deve essere collegato all’intera attività di impresa e non ai soli ricavi in senso stretto che da tale spesa possono scaturire. Ed ancora, sempre la Suprema Corte ha, altresì, precisato, ai fini della deducibilità di tali costi che, affinché un costo sia fiscalmente deducibile, non è necessario che sia stato sostenuto per ottenere una precisa componente attiva, ma è sufficiente che sia correlato in senso ampio all’impresa e quindi finalizzato allo svolgimento di un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. Alla luce di tanto, la CTR ha ritenuto che la società contribuente aveva ampiamente dimostrato in giudizio, con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione, che i costi dalla stessa sostenuti erano inerenti e quindi deducibili. I giudici di secondo grado, peraltro, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non solo hanno rigettato l’appello dell’Ufficio ma hanno condannato altresì l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.