Comune di Lecce: notificati avvisi di accertamento per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in base ai dati riportati in catasto e annullati dai giudici tributari

Un grave errore: intervengano Comune di Lecce e Agenzia del Territorio. In caso contrario i contribuenti dovranno impugnare chiedendo anche la condanna alle spese degli enti

Comune di Lecce: notificati avvisi di accertamento per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in base ai dati riportati in catasto e annullati dai giudici tributari

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È notizia di questi giorni che il Comune di Lecce, tramite l’Ufficio Tributi e Fiscalità Locale, ha notificato avvisi di accertamento per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in base ai dati riportati in catasto.

A tal proposito, l’avvocato Maurizio Villani e Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritengono dover chiarire e precisare quanto segue.

A) NUOVI ESTIMI ANNULLATI DAI GIUDICI TRIBUTARI.

Negli anni scorsi l’Agenzia del Territorio di Lecce ha notificato oltre 70.000 avvisi di accertamento catastale aumentando di una unità la classe.

A seguito di ricorsi dei contribuenti leccesi, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Lecce hanno totalmente annullato i suddetti avvisi di accertamento per mancanza di idonea motivazione e le suddette sentenze sono state confermate dalla Corte Suprema di Cassazione, tanto è vero che la stessa Agenzia del Territorio di Lecce ha deciso di non coltivare più il suddetto contenzioso in quanto già condannata alle spese di giudizio.

A questo punto, l’Agenzia del Territorio di Lecce doveva aggiornare i dati catastali dei contribuenti vittoriosi in giudizio, annullando le nuove rendite e lasciando inalterate le precedenti rendite, in quanto le sentenze tributarie favorevoli sono immediatamente esecutive ai sensi e per gli effetti dell’abrogazione dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Infatti, mentre prima dell’abrogazione avvenuta il 1° giugno 2016 con D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, si doveva attendere il passato in giudicato delle sentenze tributarie per provvedere all’aggiornamento degli atti catastali da parte dell’Agenzia del Territorio, oggi dopo la suddetta abrogazione a far data dal 1° giugno 2016 le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive per tutti e non bisogna più attendere il passaggio in giudicato per l’aggiornamento dei dati catastali.

Di conseguenza, nella particolare e delicata situazione attuale:

1) l’Agenzia del Territorio di Lecce, a seguito dell’abrogazione normativa di cui sopra, deve immediatamente aggiornare i dati catastali tenendo conto delle sentenze favorevoli emesse dai giudici tributari, anche se i giudizi non sono definitivi;

2) il Comune di Lecce, tramite l’Ufficio Tributi e Fiscalità Locale, deve immediatamente collegarsi con l’Agenzia del Territorio di Lecce per gli aggiornamenti di cui sopra ed annullare in autotutela in tutto o in parte gli avvisi di accertamento notificati per IMU 2013, dovendo tener conto soltanto delle vecchie rendite catastali;

3) è bene che le procedure di cui sopra siano fatte dagli Enti interessati nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori contenziosi tributari e sicure condanne alle spese, che già ci sono state nei precedenti gradi di giudizio e che determinerebbero un grave danno erariale di cui la Corte di Conti dovrà tenere conto.

B) NUOVI ESTIMI CATASTALI DEFINITIVI PERCHE’ NON CONTESTATI.

Diverso è il caso dei contribuenti che non hanno impugnato gli accertamenti degli estimi catastali che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, dovranno tenere conto dei nuovi estimi catastali.

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