Condannato penalmente il proprietario che non rimuove gli escrementi dei cani se l’odore dà fastidio ai vicini perchè supera la normale tollerabilità
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Può essere condannato penalmente il proprietario dei cani se non pulisce gli escrementi che sono causa di odori così cattivi da disturbare i vicini. A dare un duro colpo a questi maleducati evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è la Suprema Corte che con la sentenza 45230/14, depositata in data di lunedì 3 novembre ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dal Tribunale di Reggio Emilia a cento euro di multa, per essere stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’articolo 674 e 659 del codice penale (getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Nel caso di specie, l’imputato, padrone di diversi cani, non provvedeva a pulire i recinti nei quali custodiva gli animali e i vicini di casa si lamentavano dei cattivi odori provenienti dagli escrementi e non aveva impedito l'abbaiare ed il latrare continuo anche notturno, disturbava le occupazioni ed ilr iposo dei vicini condomini..
Alla sentenza di condanna del giudice di merito decideva di ricorrere in Cassazione dove i giudici della terza sezione penale rilevavano che la penale responsabilità dell’imputato era stata riconosciuta sulla base delle dichiarazioni di una vicina, la cui abitazione era adiacente all’appartamento del ricorrente. Secondo le sue affermazioni, la situazione era diventata «intollerabile» a causa dei cattivi odori e del continuo abbaiare degli animali. Chiesto più volte l’intervento del personale dell’Asl, si era accertata «la presenza di cinque cani, situati nelle immediate vicinanze della recinzione dell’edificio condominiale confinante, ed era stato rilevato un odore abbastanza sgradevole».
Il giudice di prime cure aveva dichiarato che l'imputato era penalmente responsabile dei reati stabiliti dall’articolo 674 e 659 Cp. Per quanto riguarda il reato previsto dall’articolo 674, «la configurabilità della fattispecie doveva ritenersi integrata sia per l’entità delle esalazioni maleodoranti, determinate dalla presenza di più animali nel cortile dell’imputato e imputabili a quest’ultimo e sia per l’evidente superamento della richiesta tollerabilità, in ragione degli effetti provocati da tali esalazioni».
Anche per quanto riguarda il reato di cui all’articolo 659 Cp, il Tribunale ha osservato che, «se è vero che la condotta produttiva di rumori deve incidere sulla tranquillità pubblica e che la sola parte civile ha presentato querela e intrapreso specifiche azioni nei confronti dell’imputato, è altrettanto vero che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, come era infatti accaduto nel caso di specie posto che, secondo quanto riferito dal teste, vari erano stati i condomini che si erano lamentati delle modalità di tenuta dei cani, pur se, dopo che si era discusso della possibilità di intraprendere azioni giudiziarie e delle spese da sostenere, l’assemblea condominiale aveva deciso, a maggioranza di non procedere in via giudiziale, non incidendo ciò sulla potenzialità diffusiva del disturbo e non escludendo, quindi, l’esistenza del reato».