Decreto semplificazioni e rottamazione-ter

Anche i contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis e che non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre, potranno accedere alla rottamazione-ter delle cartelle. È questa una delle principali novità in ambito tributario recate dal c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019.

Decreto semplificazioni e rottamazione-ter

Dettagli della notizia

Con l’approvazione del D.L. n. 119/2018 (coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136) si è dato il via al debutto della terza edizione della rottamazione delle cartelle.

Il suddetto provvedimento, all’art. 3, sulla falsa riga delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), prevede la possibilità di definire i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.

Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza di adesione (Mod. DA-2018[1]) dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccheranno tutte le procedure esecutive e cautelari.

È, altresì, confermato che la rottamazione-ter si perfezionerà solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge e che il pagamento potrà essere eseguito anche attraverso la compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture vantati verso la pubblica amministrazione.

Una delle novità di maggior rilievo, rispetto alle precedenti edizioni, è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute; il decreto legge ha, infatti, previsto un numero massimo di 18 rate, per un totale di cinque annualità. Proprio questo sensibile allungamento dei termini ha richiesto un raccordo con le precedenti versioni della rottamazione al fine di “ripescare” i contribuenti che non ce l’hanno fatta a rispettare le vecchie scadenze.

Più nel dettaglio, la c.d rottamazione-ter ha un intreccio complicato con le due precedenti versioni della definizione agevolata dei ruoli; per questa ragione il decreto fiscale, ha cercato di non lasciare margini di ambiguità, anche in considerazione dell’imminente scadenza della rottamazione-bis e dei pagamenti irregolari o incompleti relativi alla prima rottamazione.

1. RAPPORTI CON LA PRIMA ROTTAMAZIONE (D.L. N. 193/2016, ART. 6)

Per ciò che attiene la prima edizione della “rottamazione” dei ruoli (art. 6, D.L. N. 193/2016), ai sensi del D.L. 119/2018, art. 3, co. 25, è stato disposto che i debitori che hanno presentato la domanda in base all’articolo 6 del Dl 193/2016, e che:

· per qualsiasi motivo non sono riusciti a onorare l’impegno a pagare gli importi dovuti;

· o non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con l’articolo 1 del Dl 148/2017 (quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente, con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016);

potranno essere ammessi senza condizioni di sorta alla rottamazione-ter, non rilevando, altresì, eventuali debiti scaduti di dilazioni pregresse.

Pertanto, tutti i soggetti che hanno aderito alla prima rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016) e che per qualsiasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi chiedere di aderire alla definizione agevolata dei ruoli 2000/2017 depositando la relativa istanza entro il 30 aprile 2019 (e tanto senza alcuna condizione di accesso).

In buona sostanza, la disposizione normativa citata, consente, senza alcuna riserva, l’accesso alla rottamazione-ter anche ai carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nella prima edizione dell’istituto. Lo stesso trattamento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti cosiddetti “riammessi” dalla rottamazione bis, ovvero coloro che non erano stati ammessi alla prima edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016[2]. Ebbene, il comma 25 dell’articolo in commento consente a questi contribuenti di accedere alla rottamazione-ter sebbene nuovamente decaduti dal beneficio a causa del mancato pagamento entro il predetto termine delle residue rate non pagate sulle dilazioni in corso. Tali contribuenti, dunque, non solo non avranno alcuna preclusione, ma potranno, altresì, giovarsi delle più favorevoli condizioni di pagamento previste dalla nuova edizione della rottamazione.

A ciò si aggiunga che a tali soggetti - i quali, si ribadisce, sono già decaduti da ben due edizioni dell’istituto a causa del mancato pagamento delle residue somme dovute al 31/12/2016 sulle dilazioni in corso - sarà consentito, alla luce della nuova formulazione dell’istituto, non solo di poter ripresentare la domanda per gli stessi carichi ma, altresì, di fare confluire nella nuova richiesta di rottamazione anche le somme non pagate su tali dilazioni beneficiando anche sulle stesse dello stralcio di sanzioni e interessi previsto dalla misura agevolativa.

In definitiva, coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione, potranno liberamente beneficiare di quest’ultima terza versione presentando il modulo di adesione (Mod. DA-2018) entro il 30 aprile 2019, senza condizioni di sorta e non rilevando eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse.

2. RAPPORTI CON LA C.D. ROTTAMAZIONE-BIS (D.L. N. 148/2017, ART. 1) E NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Se da un lato, il legislatore ha disciplinato un’ammissione incondizionata alla rottamazione-ter per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, dall’altro, tanto, in un primo momento, non è stato previsto per i contribuenti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis. Per quest’ultimi, infatti, ai fini dell’ammissione alla rottamazione-ter, era stato disposto l’obbligo di allinearsi ai pagamenti mancanti entro e non oltre il 7 dicembre 2018.

In buona sostanza, il legislatore aveva previsto, al co.23, art. 3 D.L. 119/2018, che i debiti relativi ai carichi per i quali non era stato effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018, non potessero essere oggetto di rottamazione.

Ciò significa che, in prima battuta, la novella normativa, aveva previsto la possibilità di far rientrare nei benefici della rottamazione-ter solo i contribuenti che entro il 7 dicembre 2018 avessero saldato tutte le rate scadute della rottamazione-bis. Di fatto, si è trattato di una rimessione in termini la cui attuazione ha rappresentato una vera e propria condizione di accesso alla terza edizione della rottamazione dei ruoli.

Ebbene, quanto suddetto è stato completamente messo in discussione e ribaltato dal c.d. Decreto Semplificazioni 2019.

Invero, la legge di conversione del DL Semplificazioni n. 12/2019 ( “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), ha riscritto le scadenze della sanatoria e riaperto le porte della rottamazione-ter a chi non ha saldato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute per la precedente rottamazione.

In buona sostanza, l’emendamento al decreto Semplificazioni 2019 (oltre a modificare anche la rateazione per la rottamazione delle risorse comunitarie di cui all'art. 5 D.L. n. 119/2018, portandole a 18) ha disposto una modifica del co. 23, art. 3 cit., e ha previsto di includere nella rottamazione-ter anche i debitori che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, a prezzo però di una riduzione di due anni del periodo di dilazione.

Invero, mentre la generalità dei debitori della rottamazione-ter potrà saldare il proprio debito pagando in 18 rate (a partire dal 2019 e fino al 2023), i c.d. “ripescati della rottamazione-bis” dovranno, invece, far fronte al pagamento del carico in 10 rate consecutive ciascuna di pari importo, da saldare in tre anni tra il 2019 e il 2021. Si tratta di rate in scadenza a luglio e novembre 2019 e a febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. L’alternativa è quella di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. È evidente che si avrà sicuramente meno tempo per pagare, ma di contro si potrà beneficiare di una nuova opportunità.

In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione.

Si ritiene, che sulle rate successive alla prima, dal 1° agosto 2019, saranno dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.

Resta fermo che, così come per gli altri contribuenti che intendono avvalersi della terza rottamazione, anche i c.d. “ripescati” dovranno presentare la domanda di adesione all’agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019.

Peraltro, la stessa situazione riguarderà i soggetti che hanno pagato in ritardo, anche solo di un giorno, le somme in scadenza al 7 dicembre 2018. Anche in questa eventualità, sarà necessario trasmettere l’istanza «Mod. DA – 2018» entro la fine del prossimo aprile.

In conclusione, la terza rottamazione è pronta ad accogliere altri contribuenti: il decreto semplificazioni ha riaperto le porte della rottamazione-ter delle cartelle anche a chi non si è messo in regola, entro il 7 dicembre 2018, con i pagamenti della precedente definizione agevolata.

È questa una delle principali novità in ambito tributario recate dal d.l. n.135/2018, convertito definitivamente in legge con modifiche, dalla L. 11.02.2019, n. 12, con decorrenza dal 13.02.2019.

I CONTRIBUENTI CHE NON HANNO VERSATO LE RATE DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE-BIS ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018, POSSONO COMUNQUE ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE TER (ARTICOLO 3, COMMA 23, DL 119/2018, COME MODIFICATO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI).

Per accedere alla terza rottamazione, bisognerà presentare il modulo << DA-2018 >> entro il 30 aprile 2019, e si potranno saldare le somme dovute:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

- o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti il:

1 rata: 31 luglio 2019

2 rata: 30 novembre 2019

3 rata: 28 febbraio 2020

4 rata: 31 maggio 2020

5 rata: 31 luglio 2020

6 rata: 30 novembre 2020

7 rata: 28 febbraio 2021

8 rata: 31 maggio 2021

9 rata: 31 luglio 2021

10 rata: 30 novembre 2021

[1] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/DA-2018-MODELLO-ADESIONE-ROTTAMAZIONE-TER_18122018.pdf

[2] Questi contribuenti per essere rimessi in bonis secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 148, avrebbero dovuto versare in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2018, l’importo complessivo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 comunicato dall’Agente della riscossione lo scorso 30 giugno.

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