Dev’essere annullata la multa elevata col velocar se è seminascosto dal cavalcavia della tangenziale.
La postazione non perfettamente visibile perché posizionata dopo il montante in cemento di un cavalcavia è in contrasto con la direttiva Maroni. Peraltro, risulta, inesistente la notifica eseguita da una società privata
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Un'altra sentenza che la dice lunga su quanto afferma lo "Sportello dei Diritti" da anni in merito alla scarsa trasparenza delle amministrazioni che utilizzano gli strumenti elettronici di rilevazione più per "far cassa" che per ragioni di sicurezza stradale.
Ed infatti dopo la recente sentenza del giudice di Pace di Vasto che aveva annullato la sentenza per l'autovelox occultato, Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" pubblica l'interessante decisione del giudice di pace di Voghera che ha annullato un verbale elevato con "Velocar" seminascosto dal cavalcavia della tangenziale.
Secondo il magistrato onorario Maria Aurelia Minudri che ha emesso la sentenza 116/13 dev'essere annullata la se l'infrazione del codice della strada è rilevata dall'apparecchio elettronico installato in una postazione non perfettamente visibile, diversamente da quanto prevede la direttiva Maroni. Con la stessa decisione del giudice di pace del centro pavese è stato, peraltro ribadito un concetto che andiamo ripetendo da tempo, ossia che è da ritenersi inesistente la notifica dell'atto effettuata da una società privata convenzionata con l'ente accertatore.
Nel caso in questione è stato accolto il ricorso del proprietario di un'autovettura che si è visto annullare la sanzione inflitta ai sensi dell'articolo 142 comma 8 del Codice della Strada, per aver oltrepassato di oltre 20 chilometri orari il limite di velocità su una strada provinciale.
Il giudice ha potuto rilevare che il velocar risultava posizionata dopo il montante in cemento della tangenziale e, dunque, non perfettamente visibile per gli utenti della strada in transito come invece deve essere in base alla direttiva del ministero dell'Interno diffusa il 14 agosto 2009.
In ultimo, sempre lo stesso giudicante ha precisato che la notifica del verbale deve comunque essere effettuata dal messo dell'ente accertatore o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.