Dev'essere cancellato il fermo amministrativo sul veicolo del contribuente se non esiste o non viene fornita la prova della notifica delle ingiunzioni di pagamento Rimosse le ganasce fiscali al proprietario dell'auto che non pagò il bollo. Il credito ris

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La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la sentenza 189/04/13 ha annullato il provvedimento con cui veniva disposto il fermo amministrativo all’auto di un contribuente per il bollo non pagato perché il credito dell’agente della riscossione è ormai estinto laddove non risulta fornita la prova che nelle more erano stati notificati gli atti di intimazione ex articolo 50, comma secondo, del Dpr 602/73.
Nel caso di specie, evidenzia Giovanni D&\#39;Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è stato accolto il ricorso del proprietario della vettura con vittoria di spese di causa per il contribuente, a seguito della declaratoria d’illegittimità del provvedimento disposto per le tasse automobilistiche non versate, tributi che risalgono, fra l’altro a vent’anni or sono.
La corte tributaria siciliana non ha potuto che dichiarare prescritto il credito risultante dalle cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo amministrativo perché l’agente della riscossione non ha provato di aver interrotto il termine prescrizionale per l’esercizio della pretesa erariale.
L’esattore, infatti, ha provato in giudizio la sola notifica delle cartelle di pagamento e del provvedimento relativo alle ganasce fiscali, ma non dell’atto presupposto: è carente, quindi, la prova di ogni atto interruttivo della prescrizione e il credito dell’amministrazione deve essere dichiarato estinto.
 

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