Disservizi delle Poste italiane e danni. Risarcibili i danni non patrimoniali del cittadino per il ritardo nella consegna del telegramma o di una missiva che causa una perdita di chance professionale.
Va liquidato il danno esistenziale e da perdita di chance quando l'offesa subita è seria e incide su di un diritto inviolabile della persona
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Troppo spesso si cullano dietro un’invulnerabilità legislativa, quasi uno scudo che apparentemente le renderebbe immuni da qualsiasi tentativo di rispondere alle loro carenze, quando a citarle in giudizio è il singolo cittadino.
A volte però la giurisprudenza s’inserisce nelle maglie della legislazione e nella farraginosità delle clausole dei contratti e provvede a sanzionare, a ragione, i comportamenti di chi non sempre agisce in piena correttezza e nel rispetto dei vincoli legislativi e contrattuali previsti.
Accade così di poter riportare all’attenzione della cittadinanza la sentenza resa dal Giudice di Pace di Eboli, dott. Luigi Vingiani, che ha sancito un principio assai interessante: le Poste Italiane Spa sono tenute a risarcire il danno subìto da un cittadino in caso di ritardo nel deposito di una missiva o telegramma che provoca una perdita di chance. Per dirla più esplicitamente, dev’essere liquidato il danno non patrimoniale perché in questi casi l&\#39;offesa subita non è futile ma seria e va ad incidere su di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito.
Nel caso di specie, il giudice onorario investito della questione ha accolto la domanda giudiziale di un insegnante non di ruolo che si è visto recapitare in ritardo un telegramma che lo incaricava per una supplenza.
Il docente ha causa del ritardo nel recapito non aveva potuto prendere servizio. In conseguenza di tale omissione il cittadino aveva avviato un’azione contro Poste Italiane e il giudice ha liquidato ben 5mila euro di risarcimento.
Nel motivare la decisione, il giudice ha rammentato che, pur non esistendo più un danno esistenziale autonomo, questo può essere di fatto risarcito nell&\#39;ambito del danno non patrimoniale e a due condizioni e cioè che l’interesse che si assume leso sia un diritto inviolabile della persona (oppure e’ riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale che consente il ristoro ex art. 2059 cc); che l’offesa arrecata al diritto sia seria, oltre la soglia della tollerabilità. Non di meno, l’onere della prova grava sul danneggiato e la liquidazione, se il danno è provato nell’an, può essere fatta ex art.. 1226 C.C anche equitativamente tramite presunzioni.
Per ciò che riguarda la cosiddetta “perdita di chance” il giudice di merito ha inoltre sottolineato che questa - come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un&\#39;entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – e chi richiede i danni dalla perdita di chance ha l&\#39;onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev&\#39;essere conseguenza immediata e diretta.
Nella fattispecie, l&\#39;insegnate ha dimostrato di aver subìto dei danni e che l&\#39;unico impedimento alla supplenza è stato il disservizio delle Poste, con l’inevitabile conseguenza dell’accoglimento della domanda.
Per Giovanni D&\#39;Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione esemplare che costituisce un precedente significativo per l’avvio di azioni in casi analoghi per i quali come accade di sovente, l’associazione è pronta a procedere.