Estimi, il Tar boccia il riclassamento. Accolto il ricorso dei consumatori su di una vicenda rimbalzata alle cronache nazionali. Un lieto fine per i cittadini ma una triste pagina per l'amministrazione comunale leccese e per l'Agenzia del Territorio.
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Un lieto fine per i cittadini, una triste pagina per l’amministrazione leccese che da carnefice di una comunità vuole passare per vittima. Ma la storia è un’altra e i giudici hanno impresso sulla carta la Verità, si spera definitivamente data la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato, sulla vicenda del riclassamento degli estimi catastali a Lecce che avevano visto una città inondata da decine di migliaia di avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale leccese da migliaia di ricorso a carico dei contribuenti. Ad evidenziarlo Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che di seguito riporta il commento dell’avvocato Iolanda Pansardi e dell’avvocato Maurizio Villani che per primo segnalò attraverso il megafono dell’associazione quello che è divenuto un vero e proprio scandalo di dimensioni nazionali, dopo che il Tar di Lecce ha fermato tutto e ha accolto il ricorso delle associazioni dei consumatori contro il Comune e l’Agenzia del Territorio.
E’ quanto ha affermato il TAR di Lecce, sez. I, con sentenza n. 1621 dell’11 luglio 2013 secondo cui “Proprio la molteplicità delle possibili causali che, alla stregua della complessa stratificazione normativa, possono in concreto esser poste alla base di un atto di riclassamento impone che la motivazione di un tale atto dia conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità di difesa”. I giudici amministrativi demoliscono l’intera operazione costata alle casse dello Stato 600mila euro soltanto per le notifiche ai cittadini e a quest’ultimi 660 mila euro di ricorsi alla Commissione tributaria, per un aumento illegittimo delle rendite catastali disposto dall’Ag. Territorio al 95% del patrimonio immobiliare del territorio comunale di Lecce.
L’Agenzia del Territorio, infatti ha notificato alla maggioranza della popolazione leccese gli avvisi di accertamento con i quali ha proceduto alla rideterminazione del classamento e alla conseguente attribuzione della nuova rendita catastale delle unità immobiliari, basando la motivazione su presunti interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico.
Ecco che, la illegittimità di tali avvisi in relazione agli atti di suddivisione del territorio del Comune di Lecce in microzone catastali ai sensi dell’art.2 del DPR 138/1998, all’atto con il quale la Giunta Comunale di Lecce ha attivato la procedura ex art.1 L.311/2004 e la conclusione della stessa, viene invocata prontamente dai contribuenti sulla base del difetto istruttorio e motivazionale in cui sono incorse, sia l’amministrazione Comunale nel richiedere il riclassamento, sia l’Ag. del territorio con riferimento alla istruttoria compiuta e alla conclusione del procedimento, a partire dalla individuazione delle microzone.
Giova ricordare a tal proposito che l&\#39;art. 1 del c° 335, L. 311/2004 prevede l&\#39;attivazione, su richiesta dei comuni interessati, di processi di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane ubicate in microzone comunali, definite ai sensi del D.P.R. n. 138/1998, che presentano carattere di anomalia in termini di rapporti tra il valore medio immobiliare, rilevato dal mercato, e il valore medio catastale, rispetto l&\#39;analogo rapporto medio calcolato su tutte le microzone comunali per cui la conditio sine qua non della procedura di revisione del classamento delle unità immobiliari site in una determinata microzona, è costituita dal significativo scostamento tra i due predetti valori.
La norma non individua alcun parametro in base al quale possa essere oggettivamente ancorata la "significatività" dello scostamento; tuttavia, il Collegio ritiene che l’assenza di alcun parametro non determini l’arbitrio dell’Amministrazione ma la conseguente valutazione di natura tecnica che deve pur sempre essere ancorata ai principi di buon andamento, proporzionalità e efficacia dell’azione amministrativa.
Di tali principi i giudici amministrativi hanno fatto buon uso nella sentenza in commento, laddove ravvisando il deficit istruttorio nella inadeguatezza dei dati assunti a base del procedimento, tenuto conto della natura e finalità dello stesso, hanno annullato tutti gli atti relativi al procedimento, a partire dalle due delibere del 2010 con le quali l’amministrazione comunale ha dato incarico all’Agenzia di procedere al riclassamento.