Il comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 al 2018
Il parere dell’avvocato Maurizio Villani per lo “Sportello dei Diritti” alla luce della prima sentenza della CTP di Lecce in materia
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È da tempo che nel Comune di Lecce si discute sulla problematica della tassa sui passi carrabili e non sono mancate le polemiche politiche e le prese di posizione giuridiche sulla questione che recentemente ha trovato un primo approdo giurisprudenziale innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Proprio per tali ragioni, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ha chiesto un parere all’avvocato Maurizio Villani, noto tributarista leccese, tra i primi a chiarire lo stato dell’arte alla luce dei provvedimenti comunali susseguitisi nel corso degli anni. Parere che pubblichiamo integralmente:
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
I Comuni, anche in deroga all’art. 44 sopra citato, possono con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili (art. 3, comma 63, lett. a), legge n. 549 del 28/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni).
Ed è quello che il Comune di Lecce ha deliberato a partire dall’anno 2001.
Infatti, il Comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 sino al 2018 con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale mai revocate e sempre confermate:
A) n. 221 del 27 novembre 2000, che a voti unanimi aveva stabilito quanto segue:
<<1. avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 3, comma 63, legge 28/12/1995 n. 549, abolire la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i passi a fare inizio dall’anno 2001;
2. dare atto che l’eventuale minore gettito rispetto alle entrate TOSAP previste nel bilancio pluriennale per gli anni 2001/2002, in base ai dati attualmente in possesso del Settore Tributi, troverà copertura con l’incremento delle entrate ordinarie relative all’ICI realizzato attraverso il recupero dell’evasione >>;
B) n. 37 del 10/11 maggio 2004, che aveva stabilito quanto segue:
<< che con deliberazione di C.C. n. 221 del 27/11/2000 i passi carrabili sono stati esentati dal pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche per l’anno 2001;
- che tale deliberazione non risulta essere mai stata abrogata e, pertanto, è da considerarsi vigente per gli anni 2002/2003;
- delibera di abolire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i passi carrabili per l’anno 2004;
- di stabilire che l’omessa deliberazione annuale del Consiglio Comunale per l’esenzione del tributo comporta la validità della deliberazione precedentemente approvata>>;
C) n. 47 del 29 maggio 2008, dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93 (tabella B che è parte integrante del Regolamento);
D) n. 54 del 01 agosto 2012 dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93 (tabella B che è parte integrante del Regolamento);
E) n. 112 del 22 dicembre 2015, dove, a seguito delle modifiche al regolamento, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;
F) la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 09/02/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;
G) infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 870 del 19/12/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il Comune di Lecce dal 2001 e sino al 31 dicembre 2018 ha sempre inteso non applicare la tassa sui passi carrabili, tanto è vero che questa tassa non è stata mai prevista nei bilanci di previsione ed inoltre il Comune ed il Concessionario DOGRE non hanno mai fatto gli accertamenti.
Soltanto dal 2019 è stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.
Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l’anno 2013 relativi alla tassa sui passi carrabili devono considerarsi totalmente illegittimi perché richiedono ai cittadini-contribuenti una tassa che lo stesso Comune di Lecce per 17 anni sin dal 2001 ha abolito.
Oltretutto, i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati senza l’applicazione delle sanzioni e questa è la dimostrazione che lo stesso Comune dubita della legittimità delle proprie richieste fiscali.
Infatti, delle due l’una:
- se il Comune di Lecce ritiene applicabile la tassa sui passi carrabili avrebbe dovuto applicare anche le sanzioni ed inoltre avrebbe dovuto notificare gli accertamenti anche per gli anni precedenti per evitare un grave danno erariale;
- se, invece, alla luce delle deliberazioni sopra citate la suddetta tassa era stata abolita, in autotutela deve ritirare tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2013 e bloccare tutti gli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 1 –, con la sentenza n. 1845 depositata in segreteria l’11 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese di giudizio, perché ha ritenuto che l’indicazione fatta nella tabella B dei regolamenti sopracitati sia stato un semplice “refuso”, che non inficia il provvedimento del Consiglio Comunale.
Non sono d’accordo con la succitata sentenza, che peraltro sarà oggetto di sicuro appello, perché non si può considerare un semplice “refuso” la tabella B che è parte integrante dei regolamenti comunali n. 47 del 29/05/2008 e n. 112 del 22 dicembre 2015, quest’ultimo peraltro ancora in vigore sino all’anno 2018.
Oltretutto, a parte il fatto che non può immaginarsi un refuso da parte di un ente pubblico, c’è da precisare che il cittadino contribuente ha scrupolosamente rispettato i regolamenti comunali, per il principio dell’affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000).
Infine, tenendo conto dei bilanci del Comune di Lecce, delle due l’una:
- se è stato previsto l’introito della TOSAP per i passi carrabili, non si spiega il motivo perché il Comune di Lecce non si è preoccupato di incassare la suddetta TOSAP per tutti gli anni a partire dal 2001, creando in tal modo un grave danno erariale;
- se, invece, il suddetto introito non è stato specificatamente previsto, allora si conferma la suddetta esenzione, così come disciplinato dai suddetti regolamenti.
In ogni caso, delle disfunzioni, errori o “refusi” da parte del Comune di Lecce non deve certo risponderne il cittadino contribuente leccese che ha sempre agito in perfetta buona fede, fidandosi dei regolamenti comunali.