Il terzo trasportato ha sempre azione diretta verso l’assicurazione del vettore anche se l’altro veicolo resta ignoto o non assicurato. La Cassazione risolve per la prima volta la vexata quaestio dell'applicabilità dell'articolo 141 del Codice delle Assic
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Una decisione di notevole importanza arriva dalla Corte di Cassazione che certifica l'ampia tutela prevista per i terzi trasportati coinvolti in sinistri stradali, i quali senza perdere tempo e risorse in azioni volte a verificare la responsabilità di terzi, avranno la certezza di poter agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del vettore anche se nell'incidente risulta coinvolto un altro veicolo non identificato o non assicurato. E non solo, ciò vale anche quando a rimanere ferito è il proprietario che si trovava in qualità di passeggero. Sono queste, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, le grandi novità, che spengono le doglianze del sistema assicurativo che giocava sulla non assoluta chiarezza della norma di cui all'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private. Per la Suprema Corte, invece, con l’ordinanza 16477/17, pubblicata il 5 luglio dalla terza sezione civile della Cassazione, chi viaggia a bordo della vettura condotta da altri è considerato soggetto debole e dev'essere privilegiata l’interpretazione in base alla quale il risarcimento può essere più veloce e coprire una vasta serie di casi: d’altronde il suddetto articolo 141, presuppone soltanto un sinistro non dovuto a caso fortuito e il danno al trasportato e non anche la presenza di due veicoli assicurati. Nella fattispecie, i giudici di legittimità con ampia ed esaustiva motivazione che ha preso in esame i diversi orientamenti soprattutto di merito stante la novità della normativa e le precedenti decisioni costituzionali e giurisprudenziali anche a livello europeo, ed hanno accolto il ricorso del proprietario di un veicolo rimasto infortunato nel sinistro, quando al volante dell’auto c’era la sorella. Gli ermellini hanno ritenuto erronea la decisione del Tribunale di Torino a escludere l’azione diretta del terzo trasportato sul rilievo che la suddetta norma di cui all'articolo 141 del Decreto Legislativo 209/05, contiene un riferimento «a due diversi enti assicurativi», che invece va inteso come «semplicemente descrittivo» di ciò che accade nella normalità dei casi, vale a dire scontri fra veicoli coperti da polizza rc auto. I giudici di Piazza Cavour, pur rilevando la non assoluta chiarezza del dato testuale, hanno affermato che nella specie dev'essere privilegiata un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce della giurisprudenza della Consulta e della Corte di giustizia europea. L’azione diretta, infatti, consente al trasportato di chiedere il risarcimento all’assicurazione che conosce, cioè quella del veicolo su cui viaggia, e gli è risparmiato l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità fra i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro (il che non gli preclude comunque di aprire un giudizio ordinario contro i responsabili per il risarcimento del danno). Il Codice delle Assicurazioni, in buona sostanza, garantisce al terzo trasportato uno strumento di tutela aggiuntiva: se si può esercitare l’azione diretta prescindendo dal riparto delle responsabilità, deve ritenersi si possa farlo anche a prescindere dall’identificazione del secondo veicolo coinvolto nel sinistro. È se è vero che se il mezzo resta ignoto l'assicurazione del vettore non può agire in rivalsa su alcuno e anche pur certo che questa è una circostanza che non può condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale. Ed il principio espresso dai giudici della corte nel rinviare al Tribunale di Torino la sentenza cassata è inequivocabile: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.