Immigrazione: iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale per i migranti anziani non comunitari ricongiunti ai familiari. E’ discriminatoria l’inerzia della Regione che non fissa il contributo per gli stranieri “over 65”: pagheranno 387 euro l

anziani immigrati seduti

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Le misure d’austerity prodotte da questo governo hanno riguardato anche il nostro servizio sanitario, tanto che, come a tutti è noto, il premier di recente si è spinto a paventare modifiche sostanziali all’assetto attuale tanto da far pensare anche ai profani al rischio di una privatizzazione della sanità in Italia. Nel frattempo, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, arriva un importante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Milano che ci fa comprendere come sia importante avere nel Nostro Paese un servizio sanitario davvero pubblico che riguardi tutti i cittadini presenti sul territorio senza alcuna distinzione per classe sociale e provenienza.
Nella decisione in questione, il giudice del lavoro ha stabilito che dopo il ricongiungimento familiare i cittadini non comunitari over sessantacinque anni devono essere iscritti al servizio sanitario nazionale, pagando annualmente una somma di denaro.
Nei casi in cui la Regione, in attesa dei decreti ministeriali che fissano gli importi del contributo a carico degli anziani stranieri sia inerte, tale comportamento risulta discriminatorio. In virtù di tale inerzia spetta al giudice ordinare all’ente territoriale di provvedere.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso ex articolo 44 d.lgs 286/98 predisposto a seguito della sollecitazione di diverse associazioni che si occupano dei diritti degli immigrati.
Il togato ha rilevato la condotta discriminatoria della Regione Lombardia nei confronti degli stranieri in quanto non si è attivata sul piano amministrativo per coprire il vuoto legislativo a differenza di Veneto ed Emilia-Romagna.
In virtù di tale decisione i cittadini extracomunitari, dovranno pagare un contributo annuale di 387, forfettario e non frazionabile, similmente a quanto è stato deciso per le i due enti territoriali che, al contrario, vi hanno provveduto.
A nulla sono valse le eccezioni del “Pirellone” che avevano assunto che gli stranieri ben potrebbero stipulare con assicurazioni private una polizza sanitaria, laddove le prestazioni offerte non risultano fungibili rispetto a quelle offerte dal servizio sanitario nazionale. A conferma di tanto sono le stesse società assicurative interpellate dal giudice.
In particolare, l’ordine impartito alla Regione scaturisce dalla direttiva comunitaria che consente al giudice ordinario la possibilità di applicare sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» rispetto alla condotta ritenuta discriminatoria.
 

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