Importante sentenza della Cassazione sulla “guida in stato d’ebbrezza”: «stop» alla sospensione della patente e ad ogni sanzione conseguente se il verbale non riporta che l’etilometro è omologato e tarato
Per la Cassazione il verbale è da ritenersi nullo perché è il regolamento d’esecuzione del Codice della Strada a prevedere le verifiche presso il CSRPAD del Ministero dei Trasporti. È l’ente accertatore che deve provare già nel verbale di aver svolto tutti gli adempimenti in quanto fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria
- Categoria: Notizie | Circolazione Stradale
- Data: 25.01.19
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La certezza del diritto, quando si tratta di accertamenti effettuati con strumenti elettronici o meccanici, sussiste solo quando gli stessi sono sottoposti a omologazione, controlli e verifiche periodiche che devono essere anche dimostrate di essere stati effettuati dalla pubblica amministrazione che quelli accertamenti li utilizza per sanzionare gli automobilisti. Ed è con una importantissima decisione resa dalla sesta sezione civile della Cassazione il 24 gennaio che vengono esplicati in maniera del tutto condivisibile una serie di principi che s’ispirano a queste necessità e che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dovrebbero essere sempre i fari guida dell’operare degli enti accertatori nei controlli sulla strada a mezzo etilometro. Per la Suprema Corte, infatti, con l’ordinanza 1921/19, dev’essere annullato il verbale per guida in stato d’ebbrezza, (ndr con tutte le conseguenze sanzionatorie tra cui la sospensione della patente di guida) se non riporta che l’etilometro risulta omologato e sottoposto alla taratura periodica. In tale ottica, risultano validi gli stessi criteri sanciti in tema di autovelox dopo la nota sentenza 113/15 della Corte Costituzionale. Tali deduzioni, oltrechè derivare dalle più elementari esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del cittadino, sono contenute nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada che impone le verifiche agli strumenti con i quali si effettua l’alcoltest dalle quali deriva l’effettiva legittimità dell’accertamento. Se nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, il contravventore critica l’attendibilità della misurazione non può che ricadere a carico della pubblica amministrazione l’onere di provare il buon funzionamento dell’apparecchio: si tratta, in tal senso, di una questione concernente il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata. Nella fattispecie giunta sino al giudizio di legittimità, è stato accolto il ricorso di un’automobilista dopo un doppio rigetto innanzi al Giudice di Pace di Roma e in sede d’appello innanzi al Tribunale capitolino, in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del Codice della Strada. Nel caso in questione, al trasgressore era stata contestata la violazione dell’articolo 186, secondo comma, lettera a) che non costituisce reato ma comporta pur sempre la «sospensione della patente di guida da tre a sei mesi». Ricordano, in particolare, gli ermellini, che l’articolo 379 del regolamento di esecuzione Cds stabilisce che gli etilometri debbano essere omologati dalla Motorizzazione civile in base alle verifiche compiute dal Csrpad, il centro prove del ministero dei Trasporti, e sottoposti alla taratura annuale: l’esito positivo va annotato sul libretto di accompagnamento dell’apparecchio. Ed, in tale ottica, l’indicazione nel verbale risulta necessaria per un accertamento che possa ritenersi legittimo: bisogna infatti assicurare che si possa controllare la legittimità delle operazioni di accertamento. Tali principi sono completamente sovrapponibili a quelli resi dalla Consulta nella citata sentenza sugli autovelox, che ha posto al centro della questione la circostanza che gli automobilisti devono poter riporre un ragionevole affidamento sugli strumenti di misurazione. E se è vero che bisogna garantire la sicurezza sulle strade, vanno tutelati anche i diritti del cittadino, che non può rimanere esposto a un’incontrollabile attività dell’amministrazione.