In “Zona Rossa” è consentito svolgere attività ludico sportiva. Il Giudice di Pace di Lecce annulla verbale ed ordinanza prefettizia “Anti Covid”.
Il verbale dell’Autorità di P.S. non ha fede privilegiata. Credibile la versione del ricorrente che si trovava vicino casa ed in tuta
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- Data: 14.03.21
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Salgono i contagi ed inevitabilmente torna la “Zona Rossa” per impedire la diffusione pandemica da “Covid 19”. Ma la conseguente limitazione nella libertà degli spostamenti è anche foriera di diverse interpretazioni. Da un lato le forze di polizia impegnate a vigilare sul rispetto dei DPCM ed ordinanze amministrative ai vari livelli e dall’altra i cittadini che si trovano spesso di fronte alla difficoltà nell’interpretazione delle leggi e dei vari atti amministrativi susseguitisi anche a distanza di giorni o ore l’uno dall’altro. Tuttavia, c’è poco da cavillare sulla possibilità di svolgere attività ludico sportiva nei pressi della propria abitazione già dai primi decreti anche se, al contrario, sin dal primo “lockdown” vi sono stati non poche incomprensioni sulle nostre strade tra autorità e cittadinanza su quali fossero i limiti di questo tipo attività non essendo state previste, nei vari DPCM, distanze esplicite dalla propria residenza. In materia, il caso di un cittadino leccese è a dir poco emblematico: egli lo scorso 5 aprile, a poche centinaia di metri da casa, viene fermato mentre è in tuta, da una pattuglia. Prova a spiegare che si trovasse solo a far del jogging e che si trovasse a poche centinaia di metri da casa. Ma gli agenti sono inflessibili e il verbale per violazione degli artt. 4 e 1 del D.L. 19/2020 viene contestato immediatamente. Al malcapitato non tocca che cercare tutela e si rivolge allo “Sportello dei Diritti”, ove assistito dallo staff, tra cui l’avvocato Donato Maruccia, decide di presentare memorie difensive al Prefetto. Anche la superiore autorità non prende in considerazione le legittime doglianze e l’invocazione dell’esimente stabilita dallo stesso l'art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), secondo cui "è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione" ed emette un’ordinanza ingiunzione per l’importo di 400,00 euro di sanzione pecuniaria. Ma il cittadino non demorde e sempre difeso dall’associazione propone ricorso innanzi al Giudice di Pace di Lecce. Con una sentenza pubblicata lo scorso 3 marzo che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene esemplare e molto pertinente al momento che stiamo vivendo, il Giudice di Pace nella persona dell’avvocato Veneranda Cerfeda, ha accolto la principale doglianza del ricorrente, attribuendo credibilità alla versione dallo stesso fornita, e ricordando che il verbale presupposto all’ordinanza opposta e le relative dichiarazioni contenute nel verbale non godano di efficacia probatoria assoluta. E, quindi, ha continuato affermando che “Dall’esame della documentazione in atti, pure nota agli stessi accertatori e alla opposta amministrazione (che infatti la allega), si desume e fonda la veridicità delle motivazioni poste a fondamento dell’opposizione stessa, quanto alla ricostruzione storica, logica e giuridica degli accadimenti portati nel ricorso, tanto da concluderne la difformità rispetto al verbale di accertamento e di contestazione, che costituisce un elemento probatorio liberamente valutabile dal giudicante, non coperto da fede privilegiata dell’atto pubblico, tanto da non potersi ritenere sufficientemente provata la commissione delle violazioni. Risulta infatti l’elezione di domicilio del ricorrente al V.le della Libertà (n. 79) esattamente nelle vicinanze del luogo dell’accertamento (Via Sturzo). Dunque verosimile, in relazione all’operatività dell’esimente invocata, la assenza dell’elemento psicologico costitutivo della fattispecie, poiché autorizzato, il ricorrente, all’attività ludico sportiva nelle immediatezze del proprio domicilio, non distante dal luogo dell’accertamento. E’ indubbio, quindi, che nel caso in esame ricorra a favore del ricorrente l’ipotesi di esclusione di responsabilità di cui all’invocata normativa, con l’accoglimento dei motivi di opposizione e con il conseguente annullamento del verbale impugnato.”