Incendi ai limiti dei centri urbani. Lo “Sportello dei Diritti”: nessuna prevenzione da parte dei Comuni. Segnalazioni da molti comuni del Centro Sud per l’aria irrespirabile. La denuncia di alcuni cittadini di Squinzano dove a giorni non si può stendere
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Si tratta di un fenomeno che si ripete ciclicamente ogni anno, quello degli incendi che coinvolgono ancora troppo spesso il limitare dei centri urbani, specie al Centro Sud, con rischi per la popolazione sia nell’immediato, connessi al pericolo dei fuochi e delle alte temperature che si sviluppano, che di intossicazioni e problemi per la salute più significativi a lungo termine. Perché troppo spesso non viene dato fuoco solo a piante secche, roveti e stoppie varie, ma vengono coinvolti rifiuti di ogni tipo, dalla plastica, agli pneumatici fino alle batterie esauste e perfino olii esausti. Insomma, una miscela letteralmente “esplosiva” per i polmoni, che rende l’aria irrespirabile senza limitazione d’orario e gli interventi dei Vigili del Fuoco o dei reparti dei “forestali” regionali si rivelano spesso tardivi per il gran numero di eventi di questo tipo che si verificano contemporaneamente. Per non parlare poi dei proprietari dei fondi che appiccano incendi che ritengono “controllati” e che col cambiamento dei venti riversano i loro fumi verso i limiti delle aree urbane. Abbiamo tratto spunto per parlare dell’argomento da Squinzano, importante comune del Nord Salento, dove alcuni cittadini della zona 167, ci hanno segnalato il problema e la circostanza di dover rimanere sigillati in casa, a volte anche nelle giornate più calde, e a non poter stendere il bucato per la fuliggine e i fumi sprigionati a causa del fenomeno. Tutte queste problematiche, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, possono essere semplicemente risolte più che con interventi repressivi, con l’imposizione della prevenzione nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi alle aree urbane che in quanto “custodi” dei loro immobili, sono soggetti a specifiche responsabilità amministrative, oltreché civilistiche in merito. Spetta, in primo luogo, ai comuni questo tipo di vigilanza che, a quanto pare, viene troppo spesso “dimenticata” nonostante le numerose ordinanze emanate in tal senso dagli stessi enti locali che immancabilmente, ogni estate, vengono lasciate nel cassetto. E siccome siamo giunti quasi al termine di questa stagione, ci auguriamo che dalla prossima sia garantito un serio monitoraggio e controllo del territorio e le eventuali sanzioni nei confronti di quei proprietari di terreni che non si adeguano alle imposizioni previste in termini di prevenzione.
Di seguito, quindi, alcune regole che dovrebbero essere imposte dai Comuni con apposita ordinanza e la previsione di specifiche sanzioni in caso di trasgressione, a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:
- taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
- è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori è agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per rincolumità e rigiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
Le trasgressioni, salvo che non costituiscano più grave reato, possono essere punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.