Incidenti stradali, basta la semplice raccomandata per interrompere la prescrizione dell'indennizzo. Anche senza l'avviso di ricevimento l'atto del danneggiato si presume ricevuto fino a prova contraria
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La raccomandata che chiede il risarcimento del danno da sinistro stradale, anche senza la produzione dell'avviso di ricevimento, risulta idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo: si presuppone fino a prova contraria che la lettera, una volta spedita, sia giunta a destinazione. Lo precisa una sentenza pubblicata il 20 giugno 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Raccomandata o telegramma, non fa differenza. La ricevuta che attesta la spedizione fa presumere la conoscenza dell'atto a carico del destinatario in nome dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Ma ciò non significa affatto che il mero invio, in mancanza di avviso di ricevimento della comunicazione, inneschi una presunzione iuris et de iure di ricezione dell'atto: risulta infatti sempre possibile una confutazione della circostanza.
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del danneggiato. Sbaglia la compagnia assicurativa che insiste sulla mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione dopo che è stata prodotta in giudizio la copia del telegramma "incriminato". Per superare la presunzione di conoscenza dell'atto, infatti, l'impresa avrebbe dovuto confutare specificamente la concreta rilevanza probatoria della ricevuta di spedizione. Come? Dimostrando che il plico contenesse una lettera di contenuto diverso oppure l'assenza del destinatario alla residenza o al domicilio indicati nella comunicazione all'epoca della convocazione. Sarà il giudice del rinvio a decidere la controversia.
Dario Ferrara