La Cassazione bacchetta i Comuni: niente multa perché l’auto del disabile va in preferenziali e ztl senza comunicare la targa al Comune
L’ente locale non può limitare il diritto della persona che ha problemi motori con obblighi non previsti dalla legge: sta al proprietario dell’auto provare di aver trasportato il titolare del contrassegno
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Con questa ordinanza la Cassazione bacchetta tutti quei comuni che pur di fare cassa pongono ostacoli alla libertà di movimento dei diversamente abili che non sono previsti dalla legge. Per la Suprema Corte, La persona diversamente abile può circolare con l’auto in corsie preferenziali e zone a traffico veicolare limitato senza prima dover comunicare la targa del veicolo al Comune. L’ente locale non può limitare la piena effettività del diritto riconosciuto a chi ha problemi motori, introducendo obblighi non previsti dalla legge mediante un’ordinanza. E se è vero che identificare il veicolo consente agli uffici di evitare multe inutili, risulta pure escluso che l’amministrazione possa introdurre una sanzione connessa in sostanza alla sola mancata comunicazione preventiva. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 27 settembre 2022 dalla seconda sezione civile della Cassazione.Accolto il ricorso proposto da marito e moglie: lui diversamente abile, lei proprietaria dell’auto multata quattordici volte per aver percorso le corsie preferenziali. Sbaglia il tribunale a riformare la sentenza del giudice di pace confermando la legittimità del «mero obbligo» di preventiva comunicazione della targa. E ciò sul rilievo che l’invalido ha scelto di circolare su di una vettura che non risulta nel database del Comune fra quelle autorizzate a entrare nelle zone vietate. Coglie nel segno il primo mezzo d’impugnazione, che denuncia la violazione degli articoli 11 e 12 del dpr 503/96. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Il diritto del disabile a entrare con il veicolo nelle zone a traffico limitato è incondizionato: non può dunque essere limitato per esigenze di controllo automatizzato degli accessi. Risultano allora illegittimi i limiti posti dalle ordinanze del Comune al diritto alla libera circolazione delle persone con difficoltà motorie: non può subire conseguenze negative, ad esempio, il titolare del contrassegno che manca di comunicare l’accesso alla ztl nelle quarantotto ore successive. E ciò perché è escluso l’autorizzazione alla circolazione degli invalidi possa incontrare ostacoli creati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale: è quindi esclusa anche la violazione dell’articolo 7, comma 14, Cds. In caso d’infrazione rilevata da telecamere, spetta al proprietario del veicolo dimostrare che in quella circostanza stava trasportando il disabile esibendo il contrassegno”.