La Cassazione conferma l’ammissibilità nel processo tributario del ricorso cumulativo e dell’appello cumulativo per contestare più provvedimenti della p.a. per lo stesso tributo anche se appartenenti a più annualità
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La Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con l’ordinanza n. 25129/13, depositata venerdì 08 novembre, ha confermato l’ammissibilità nel processo tributario del ricorso cumulativo nonché dell’appello cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.
In sostanza, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del ricorso cumulativo, che peraltro - ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - è stato utilizzato nelle cause relative agli estimi catastali contro l’Agenzia del Territorio di Lecce per tutti i contribuenti che si sono rivolti all’associazione coadiuvati dagli avvocati Maurizio Villani e Francesco D’Agata, nonostante le critiche di altre associazioni di categoria, che probabilmente non erano a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul punto della legittimità del ricorso cumulativo nonché dell’appello cumulativo.