La Cassazione dà ragione ai cittadini, il Comune non può multare i condomini o l’amministratore per infrazioni alla raccolta differenziata
Vige il principio di legalità anche per le sanzioni amministrative: non possono essere comminate direttamente dal regolamento dell’ente. E chi gestisce l’edificio non risponde in solido con gli utenti
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Il Comune non può multare l’amministratore di condominio o i singoli utenti per le infrazioni rilevate nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Vige il principio di legalità anche per le sanzioni amministrative, che dunque non possono essere comminate direttamente dal regolamento comunale, che costituisce pur sempre una fonte normativa subordinata. E che va quindi disapplicato se la legge che attribuisce al Comune il potere regolamentare sull’igiene urbana non prevede in modo diretto o indiretto la possibilità di sanzionare l’uso improprio dei cassonetti. In ogni caso l’amministratore non risponde in solido con i singoli condomini delle violazioni. È quanto emerge dalla sentenza 29427/2023 pubblicata il 24 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione Accolto il ricorso proposto dalla società che amministra il condominio e dal legale rappresentante: la Suprema corte decide nel merito annullando le quattro multe per complessivi mille euro, inflitte in base al verbale degli ispettori dell’azienda rifiuti che hanno rilevato l’erroneo inserimento dei rifiuti nei cassonetti della raccolta differenziata. Al momento in cui è entrato in vigore il regolamento del Comune sull’igiene urbana è l’articolo 21 della legge 1997 ad attribuire il relativo potere all’ente locale. Ma la norma non prevede la possibilità di punire gli utenti o l’amministratore del condominio per le violazioni nella differenziata: manca dunque la fonte primaria che attribuisca il potere di emettere sanzioni. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Né la copertura legislativa del provvedimento comunale può essere rinvenuta negli articoli 7 e 7 bis del testo unico degli enti locali: la prima norma prevede che il Comune adotti regolamenti nelle materie di competenza e la seconda una sanzione pecuniaria da applicare solo in via residuale per le violazioni dei regolamenti. L’amministratore, infine, non può rispondere in solido con i condomini perché ha solo la gestione dei beni comuni ma non anche la disponibilità in senso materiale dei cassonetti, mentre può essere chiamato a rispondere verso terzi soltanto per gli atti propri, che siano omissivi o commissivi”.