La Cassazione: Inail indennizza il mobbing
Riconosciuta come malattia professionale la depressione del lavoratore perseguitato. Sì alle prestazioni previste per il danno biologico: coperte le patologie psichiche indotte dall’organizzazione del lavoro. Condotta vessatoria isolare chi si oppone alla governance
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L’Inail deve indennizzare anche il mobbing. Il lavoratore depresso perché perseguitato dal datore ha diritto alle prestazioni previdenziali commisurate alla percentuale di danno biologico riconosciutagli: devono essere ristorate dall’istituto, infatti, tutte le malattie che hanno origine nel rischio del lavoro, comprese le patologie di natura psichica che sono indotte dall’organizzazione del lavoro. E non c’è dubbio che sia vessatoria la condotta del datore che costringe all’ozio il dipendente, isolandolo dai colleghi, soltanto perché l’interessato si oppone ad alcune scelte della governance, ritenendole illegittime. È quanto emerge dalla sentenza 89/2022 pubblicata dalla sezione lavoro del tribunale di Teramo. È accolta la domanda: il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previdenziali previste per il grado di inabilità del 6-7 per cento riportato a causa di un disturbo dell’adattamento, il tutto a far data dalla domanda amministrativa. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Non c’è dubbio che la sindrome mista ansia-depressione di grado lieve sia dovuta a una condizione lavorativa di natura avversativa. Tutto comincia con l’avvicendamento al timone dell’azienda pubblica: i rapporti con i nuovi vertici proprio non vanno perché il dipendente propone una serie di osservazioni rispetto ad alcune decisioni della governance, che reputa poco chiare. E rifiuta di eseguire alcune richieste che ritiene non consentite. Risultato? Si ritrova del tutto svuotato di mansioni a gestire un ufficio senza dipendenti né budget, con l’unico compito di implementare un software già esistente, mentre i colleghi che lo evitano perché sanno degli attriti con i piani alti. Di più. Dopo il trasferimento dell’interessato, la struttura non risulta più rinnovata, ciò che conferma la finalità punitiva: è stata creata solo per demansionarlo e metterlo all’angolo. La malattia è accertata dal consulente tecnico d’ufficio sulla base di esami clinici, diagnostici e strumentali. E l’eziologia professionale della malattia va riconosciuta perché il lavoratore dimostra il nesso causale con la ritorsione del datore. È assicurata all’Inail, d’altronde, ogni tecnopatia che si può ritenere conseguenza dell’attività lavorativa, anche se non risulta compresa fra le malattie o i rischi tabellati.”