La Cassazione. Reddito di cittadinanza è sufficiente per i figli "bamboccioni": stop mantenimento ai figli trentenni disoccupati
L’obbligo non può essere a oltranza neppure al Sud Italia dove è più difficile trovare un lavoro
Dettagli della notizia
Tempi duri per i “bamboccioni” con un nuovo indirizzo della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni perennemente disoccupati da parte dei genitori divorziati. Il reddito di cittadinanza, o comunque le misure di sostegno, debuttano in una ordinanza della Suprema Corte, la n. 29264 depositata oggi, dando ragione ad un padre (in amministrazione di sostegno) che a distanza di 7 anni dalla separazione continuava a foraggiare la figlia quasi trentenne, divenuta a sua volta madre ma ancora residente nella casa familiare con la sua ex moglie. Non hanno infatti diritto al mantenimento neppure se vivono ancora a casa con mamma e in territori, come alcune zone del sud, dove è più difficile reperire un lavoro. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La decisione degli Ermellini poggia su due principi. In primo luogo, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro tuttavia il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre”.