La compagnia aerea deve rimborsare i biglietti aerei dei voli soppressi a causa del Covid -19.

Importante sentenza del Giudice di Pace di Barletta

La compagnia aerea deve rimborsare i biglietti aerei dei voli soppressi a causa del Covid -19.

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Cinque passeggeri si erano visti negare il rimborso dei biglietti acquistati per un volo soppresso a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.Il volo in questione, operato dalla compagnia spagnola Vueling, era stato prenotato nel mese di gennaio 2020, dunque prima della pandemia mondiale, e sarebbe dovuto decollare da Bari a Barcellona il 10 aprile 2020 con ritorno il successivo 13 aprile.Tuttavia, nel mese di marzo 2020, la compagnia aerea informava i passeggeri che il volo era stato soppresso, offrendo a quest’ultimi un voucher di pari importo, da poter utilizzare successivamente.A fronte della richiesta dei passeggeri di ottenere il rimborso del costo totale dei biglietti anziché il voucher, la compagnia aerea si mostra indisponibile ad assecondare la pretesa. Pertanto, i passeggeri si vedevano costretti a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Barletta la compagnia iberica per ottenere le somme corrisposte per un servizio che, di fatto, non era mai stato erogato. I consumatori, assistiti dall’avv. Luigi Guerra, chiedevano all’autorità giudiziaria l’accertamento della violazione degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE 261/2004 nonché della Convenzione di Montreal e degli art. 1678 e ss. cc. da parte del vettore.La compagnia aerea, rimasta contumace, con sentenza n.142 depositata in data 19 aprile 2021 veniva condannata dal Giudice di Pace di Barletta a rimborsare integralmente il prezzo dei biglietti ed a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice. Alla luce di quanto sopra, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è possibile affermare che le compagnie aeree sono tenute ad operare il rimborso dei voli aerei cancellati a causa dell’emergenza pandemica e non possono imporre la compensazione degli importi tramite vouchers. Tale principio, affermato in sede giudiziaria con la citata sentenza di merito, trova fondamento nelle norme comunitarie, ma anche nel provvedimento dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) che, con il comunicato n. 32/2020, aveva prima avvertito i vettori aerei operanti in Italia dell’avvio di istruttorie per mancato rispetto del Reg. n. 261/2004 e successivamente era intervenuta per irrogare le relative sanzioni in quanto numerose compagnie continuano a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 e riconoscono ai passeggeri solo un voucher.

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