La motivazione delle sentenze tributarie e le sospensioni del processo tributario

avv. villani maurizio

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La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la sentenza n. 21996 depositata il 17 ottobre 2014 ha stabilito e confermato importanti principi in tema di motivazione delle sentenze tributarie ed in tema di sospensioni del processo tributario.
E' consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione per cui una motivazione della sentenza per relationem ad altra sentenza è legittima a condizione che il secondo giudice, facendo proprie le argomentazioni del primo, esprima - sia pure in modo sintetico - le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso logico¬argomentativo seguito dal giudicante sia desumibile dalla parte motiva della sentenza (per tutte, vedi Cass., Sez. Un., sent. n. 6538 del 2010; conf. Cass., sent. n. 13473 del 13 giugno 2014).
A maggior ragione nel caso in cui la sentenza impugnata non abbia giudicato la medesima questione oggetto della sentenza richiamata, ma una questione ad essa pregiudizialmente connessa, il giudice d'appello deve dar conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto di attenersi all'autorità della sentenza pregiudiziale, di cui non risulti il passaggio in giudicato; anche nel processo tributario, infatti, in ipotesi di pregiudizialità la motivazione per relationem non deve limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma deve riprodurre i contenuti mutuati in modo tale che essi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa anche se connessa causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica di un simile innesto motivazionale (Cass. Sez. Un., sent. n. 14814 del 2008; conf. Cass., sent. n. 10741 del 16 maggio 2014).
Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione per cui "la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 7 aprile 2014; conf. Cass., sent. n. 10501 del 14 maggio 2014 e n. 21396 del 2012).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno al riguardo chiarito che, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato (come ad esempio nel caso previsto dall'articolo 75, terzo comma, cod. proc. civ.), quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., ossia quando sia impugnata la sentenza la cui autorità è stata invocata in un diverso processo (Cass., Sez. Un., sent. n. 10027 e n. 21348 del 2012; conf. Cass., sent. n. 13473 del 2014 e ord. n. 21505 del 2013).
Infine, si fa presente che con la recente riforma del processo tributario intervenuta con il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 all’art. 39 del D.Lgs. n. 546/92 è stato aggiunto l’art. 1-bis che prevede:
“La Commissione Tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Commissione Tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
 

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