LA NOTIFICA VIA PEC SI PERFEZIONA SOLO CON LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (RAC)
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È da ritenersi di particolare interesse la sentenza n. 14874 del 27 maggio 2021, con cui la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – ha ribadito un importante principio di diritto, su cui vale la pena soffermarsi, riguardante la notifica degli atti inviati a mezzo Pec.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che anche nel processo tributario, al pari di quello civile, la notifica via Pec si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC) e cioè con la seconda missiva rilasciata dal gestore PEC del destinatario.
Precisamente, è stato stabilito il principio secondo cui “le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, deve intendersi perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, in base alle disposizioni di cui al Dpr n. 68/2005, il cui art. 6 prevede che il gestore della Pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente la cd ricevuta di avvenuta consegna (Rac), che rappresenta, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella Pec del destinatario”.
Il caso posto all’attenzione dei Giudici di legittimità traeva origine da un ricorso avanzato da un contribuente con cui si eccepiva l’invalidità dell’intero procedimento tributario per mancata notifica, da parte della Segreteria della Commissione Tributaria, della cartolina di fissazione dell'udienza di trattazione, secondo il combinato disposto degli artt. 31 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992.
Infatti, come è noto, la notifica via Pec della cartolina dell’udienza di trattazione adempie sempre ad un’importante funzione di garanzia del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti almeno 30 giorni prima dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina sempre e comunque la nullità della decisione e, conseguentemente, l’invalidità dell’intero procedimento tributario.
Sul punto, infatti la Corte di Cassazione ha affermato (anche richiamando una precedente sentenza, del 30 dicembre 2014, n. 27496) che "nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva…".
Per tale ragione, dunque, i giudici di Cassazione hanno accolto il motivo di ricorso del contribuente e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Toscana, Sez. di Livorno, in diversa composizione.
Ciò in quanto, dalla disamina degli atti processuali e del fascicolo telematico, non risultava provata l'avvenuta e rituale comunicazione della data di trattazione dell’udienza, mancando sia la ricevuta di accettazione della PEC generata dal sistema, sia l'attestazione di consegna nella casella del destinatario contribuente.
Infatti, precisa la Corte, che la prova dell’avvenuta notifica mediante deposito telematico degli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come disposto dagli artt. 3 bis, comma 3, della L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, del decreto del 16 aprile 2014.
Inoltre, osserva sempre la Corte, che non può porsi a carico della parte che eccepisce la mancata effettuazione di un adempimento, quale la comunicazione di una data di udienza, l'onere della prova negativa di tale fatto. Ciò in quanto si tratta di specifiche regole tecniche che vanno rispettate per l'utilizzo della posta elettronica nell'ambito del processo tributario e che sono contenute nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 2012 del Ministero delle Finanze il cui articolo 7 così recita: la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 C.A.D.
Per di più, sulla questione circa l’invalidità degli atti processuali inviati a mezzo Pec da parte delle Segreterie e /o Cancellerie, i Giudici di Cassazione hanno più volte chiarito che le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria si effettuano sempre, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.p.r. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della Pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (Rac), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
Pertanto, anche nel processo tributario, al pari del processo civile, le comunicazioni e le notificazioni a cura della Segreteria della Commissione Tributaria si effettuano in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del destinatario e la trasmissione del documento si intende perfezionato quando viene fornita dal gestore al mittente la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (Rac).
Si rammenta che nel processo tributario per fornire la prova dell’avvenuta notifica di un atto inviato a mezzo PEC è necessario depositare sia la ricevuta di accettazione (c.d. RDAC) e sia la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), entrambe firmate digitalmente.
Tuttavia, uno dei problemi che ci si è sempre posto, sin dall’introduzione del processo tributario telematico, è se la notificazione eseguita a mezzo PEC possa effettivamente considerarsi formalmente perfezionata solo con l’attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
In altri termini ci si è sempre chiesti se la ricevuta di avvenuta consegna possa ritenersi sufficiente per superare qualunque criticità connessa al mal funzionamento della PEC.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato (da ultimo con la pronuncia n. 26102/2018) che la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.
In conclusione, riteniamo corretta la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 14874 del 27 maggio 2021 con la quale si è voluto dare continuità ad un principio già espresso e consolidato dalla stessa Corte, secondo cui la notifica via Pec di un atto processuale si intende perfezionata solo con la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC) e cioè solo con la ricezione della seconda missiva rilasciata dal gestore PEC del destinatario, in quanto solo tale ricevuta costituisce sempre e comunque un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani