La pace fiscale delle liti pendenti, analisi critica e comparata

La pace fiscale delle liti pendenti, analisi critica e comparata

Dettagli della notizia

In vista della manovra di bilancio 2019, si parla tanto di pace fiscale delle liti pendenti per chiudere e definire le controversie tributarie in atto, ristabilire un nuovo rapporto di collaborazione e fiducia con i contribuenti e, soprattutto, riformare strutturalmente la giustizia tributaria, che non deve più dipendere dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari, vincitori di concorso pubblico, professionalmente preparati, impegnati a tempo pieno e ben retribuiti (disegno di legge n. 243/2018 del Sen. Vitali presentato al Senato e che ha ripreso integralmente le mie proposte legislative).

La pace fiscale come proposta del Governo, secondo me, rischia di non raggiungere gli obiettivi di cui sopra, perché presenta alcune fondamentali lacune e problematiche.

A) La definizione agevolata delle controversie tributarie proposta dal Governo

In base allo schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale, la definizione agevolata delle controversie tributarie si dovrebbe svolgere secondo le seguenti modalità e condizioni.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte (l’agenzia delle entrate), aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, (con il pagamento di un importo pari al valore della controversia). Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della (metà) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di (un terzo) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del (quindici) per cento del valore della controversia in caso di soccombenza (dell’agenzia delle entrate) nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il (30 settembre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, (con riduzione a cinque del numero massimo di rate trimestrali).

E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, (e non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro).

Il termine per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo o della prima rata scade (il 16 maggio 2019).

Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente normativa o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il (16 maggio 2019), per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al (10 giugno 2019).

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al (31 dicembre 2019).

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della legge fino al (16 maggio 2019).

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il (31 ottobre 2019) con modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il (31 dicembre 2019) dalla parte che ne ha interesse.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni della normativa.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

(Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni relative alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente).

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

La presente relazione utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell’agenzia delle entrate.

Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti.

La relazione tecnica di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017 individuò, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado di processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l’altro che la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017.

Si ritiene opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti considerazioni:

1) la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017, ma interviene poco dopo quest’ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata;

2) attualmente l’ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando, quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l’agenzia delle entrate, che ora sono più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5% si può stimare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell’8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma, che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 5 rate trimestrali di pari importo, di cui tre da corrispondere nel 2019 e due nel 2020.

Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che nel 2019 saranno effettuati versamenti in misura pari a 300 milioni di euro (60% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (40% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 200 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2020.

B) La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti secondo il disegno di legge n. 244/2018

Invece, secondo il disegno di legge n. 244 del 10 aprile 2018 del Sen. Luigi Vitali, presentato al Senato, che ha integralmente ripreso le mie proposte legislative, la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti si dovrebbe svolgere secondo le seguenti, diverse modalità e condizioni.

Articolo 1

(Condizioni per la definizione agevolata)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi dell’articolo 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

A) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;

B) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 3, primo comma, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 383 del codice di procedura civile o nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 si tiene conto dell’ultima pronuncia giurisdizionale dei giudici di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

Articolo 2

(Modalità dei versamenti - Condizioni)

1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 1 sono versate entro il 31 dicembre 2018, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

3. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'omesso, incompleto o tardivo versa-mento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 2 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 3.

(Criteri generali)

1. Ai fini della presente legge:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato noti-ficato alla controparte entro il 30 giugno 2018 e per le quali alla data di presenta-zione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

c) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 201511589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 30 giugno 2018, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per re-vocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del l° luglio 2018, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera d);

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si in-tende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudicato interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applica-zione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata;

h) gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

Art 4.

(Domande di definizione)

1. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 dicembre 2018, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 5.

(Scomputo delle somme versate. Rimborsi)

1. Dalle somme dovute ai sensi dell'articolo 1 si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

2. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

3. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6.

(Sospensione dei giudizi)

1. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente legge sono sospese fino al 31 dicembre 2019; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

2. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente legge sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2019, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

3. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62- bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Tutti i giudizi sospesi ai sensi del presente articolo riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2020, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 7.

(Comunicazioni degli uffici. Estinzione dei giudizi)

1. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassa-zione, entro il 30 giugno 2019, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

2. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2019. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 8.

(Scusabilità dell'errore)

1. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

Art. 9.

(Coobbligati)

1.La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

2.L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

Art. 10.

(Insussistenza di vincoli)

1. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

Art. 11.

(Società e soci)

1. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonoma-mente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

C) Analisi critica e comparata

Secondo me, è difficile che la definizione delle liti fiscali pendenti possa raggiungere i risultati sperati se, tenendo conto della mia proposta legislativa di cui alla lett. B), non si provvede alle seguenti, necessarie ed urgenti modifiche:

1) si devono sensibilmente abbassare le percentuali di definizione, soprattutto per chi ha vinto in primo e secondo grado;

2) bisogna prevedere una percentuale di definizione per coloro che hanno presentato il ricorso e sono ancora in attesa di giudizio;

3) bisogna considerare la situazione processuale dei ricorsi in mediazione;

4) si devono prevedere percentuali di riduzione anche per gli accoglimenti parziali dei ricorsi e degli appelli e stabilire una percentuale in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione;

5) si deve rivedere la procedura di ricorso avverso il provvedimento di rigetto della definizione agevolativa per non far perdere un grado di giudizio al contribuente;

6) la sospensione dei processi deve essere automatica e non su richiesta di parte per non creare difficoltà nella decisione di aderire o meno alla definizione agevolata;

7) si deve precisare bene la scusabilità dell’errore per non compromettere la definizione agevolata;

8) si deve consentire la compensazione in sede di versamento delle rate;

9) in ogni caso, si deve provvedere al rimborso delle maggiori somme versate rispetto alla definizione agevolata.

E’ bene chiarire che l’attuale definizione agevolata, a differenza dei precedenti condoni, è strumentale alla riforma strutturale della giustizia tributaria, tenendo conto che:

- presso la Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato è presente il disegno di legge n. 243 del 10 aprile 2018 del Sen. Luigi Vitali dal titolo “Ordinamento della giurisdizione tributaria”;

- presso l’Istituto per la Gestione Societaria (I.G.S.) è stato istituito il gruppo di studio di riforma del processo tributario, di cui faccio parte, coordinato dalla Prof.ssa Livia Salvini.

In definitiva, diventa necessaria la definizione di tutte le liti fiscali pendenti, senza aggravare notevolmente i contribuenti, per consentire di avere in futuro una giustizia tributaria non più dipendente dal MEF, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici competenti e professionali, vincitori di concorso pubblico, che devono svolgere a tempo pieno le proprie funzioni giudiziarie con compensi congrui e dignitosi (non come oggi a quindici euro nette a sentenza depositata!!!).

 

Avv. Maurizio Villani

Immagini della notizia

Documenti e link

X