La Regione Puglia approva il condono fiscale dell’IRBA (Imposta Regionale Benzina Autotrazione)
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In data odierna, lo “Sportello dei Diritti”, riporta quanto segnalatoci dall’avvocato Maurizio Villani in materia di IRBA (Imposta Regionale Benzina Autotrazione) che risolve la notevole confusione normativa che aveva determinato l’insorgere di un copioso contenzioso tributario che a questo punto, con un apposito provvedimento approvato dal consiglio regionale pugliese, anche per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrà essere utile per definire le cause pendenti.
La Regione Puglia, infatti, con la Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 all’art. 61 ha previsto la definizione del contenzioso relativo all’IRBA (imposta regionale benzina autotrazione).
In sostanza, al fine di definire il contenzioso tributario pendente presso le Commissioni tributarie della Regione Puglia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può definire con transazioni, entro il termine del 28 febbraio 2018, tutte le cause fiscali pendenti alla data del 30 giugno 2017, alle seguenti condizioni:
1) l’IRBA deve riferirsi a contestazioni di violazioni fiscali IRBA anteriori al 1° gennaio 2017;
2) il pagamento da parte del soggetto passivo di imposta deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula della suddetta transazione di un importo pari al 20% dell’imposta IRBA per cui è causa, al netto di eventuali somme versate nel corso del giudizio tributario, senza corresponsione di interessi ed indennità di mora;
3) restano a carico del contribuente le sanzioni erariali come determinate nel provvedimento impugnato;
4) nel caso in cui la somma dovuta in transazione superi l’importo di € 10.000, il contribuente può chiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di cinque rate trimestrali;
5) infine, soltanto al momento della completa esecuzione dell’accordo transattivo la pretesa tributaria sarà estinta.
Questa è un’ottima occasione per i contribuenti che sono in causa per l’IRBA, che fu istituita dalla Regione Puglia con la legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 40, poi abrogata nel 2009 e successivamente reintrodotta nell’anno 2011.
La confusa normativa regionale aveva determinato gravi incertezze nei contribuenti e, quindi, bene ha fatto la Regione Puglia a definire in questo modo tutti i giudizi tributari pendenti.