La Tares ed i riflessi nel settore alberghiero
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Scopo del presente contributo è quello di focalizzare l'attenzione sulla corretta applicazione della norma di cui al comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ( istitutivo della Tares) nell'ambito del settore alberghiero.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, è utile sintetizzare la normativa relativa al nuovo tributo per quegli aspetti di disciplina che possono in tale sede rilevare.
1. Cos' è la Tares.
L'art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 (c.d. Decreto Monti) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Con l'introduzione della TARES, cessano di avere efficacia la tassa sui rifiuti solidi urbani, prevista dal D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU), la tariffa di igiene ambientale, di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (TIA 1, ovvero "Decreto Ronchi"), nonché la tariffa integrata, contemplata dal D. Lgs. n. 152/2006 (TIA 2).
Infatti, contestualmente, il comma 46, del citato art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 ha disposto l'abrogazione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Si tratta di un'entrata obbligatoria per tutti i comuni del territorio nazionale, che accorpa in realtà una tassa, costituita dalla quota diretta a far fronte al servizio di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e un'imposta, costituita dalla quota finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La nuova normativa si presenta, dunque, alquanto complessa in quanto rappresenta una commistione di principi tipici sia della TARSU che della TIA.
A tale riguardo, deve essere sottolineata un'importante differenza tra la TARES e la TARSU che attiene al grado di copertura del costo del servizi di gestione dei rifiuti.
La TARES , infatti, deve assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del costo del predetto servizio.
Per la TARSU, invece, l'obbligo di copertura integrale dei costi era previsto soltanto per gli enti locali in stato di dissesto e, per un limitato periodo di tempo, per i Comuni siti nella regione Campania. Pertanto, i Comuni potevano stabilire percentuali di copertura del servizio inferiori al 100% ma non inferiori al 50%, poiché la copertura della restante percentuale non coperta dal gettito della TARSU veniva assicurata con risorse attinte dalla fiscalità generale.
2. Presupposto impositivo.
Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'art. 14 del decreto Monti ha, in tal modo, fatto proprio il pensiero della Corte Costituzionale in quanto ha individuato esattamente lo stesso presupposto già previsto dal D. Lgs. n. 507/1993 in materia di TARSU (art. 62) e dal D. Lgs. n. 22/1997 in materia di TIA (art. 49, comma 3).
La disciplina della TARES esclude dalla tassazione non solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni ma, in generale, quelle relative a tutti i locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto, inoltre, di quella parte di essa nella quale si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Si ricorda che, anche in materia di TARES, ove il Comune intenda assoggettare al tributo le superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi, deve procedere all'assimilazione di tali rifiuti a quelli urbani, poiché, in mancanza di una volontà espressa, tutti i rifiuti provenienti dalle attività economiche sono da qualificare come speciali.
3. Soggetti obbligati.
Il nuovo tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Un elemento di novità rispetto alla TARSU è contenuto nel comma 6 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il quale prevede che, in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Tariffe e agevolazioni.
Per quanto concerne la commisurazione in base a tariffa, così come per la TARSU, anche questo tributo è determinato in base a tariffa.
Allo stesso modo la Tares eredita dalla tariffa il carattere binomio della stessa.
Infatti, il comma 11 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 prevede che il tributo sia composto da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D. P. R. n. 158 del 1999.
In ragione di ciò, quindi, la tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
L'art. 14 prevede alcune riduzioni per i seguenti casi:
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Il Comune, con regolamento, può, inoltre, prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Il consiglio comunale può deliberare, altresì, ulteriori riduzioni ed esenzioni.
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Il regolamento comunale.
Con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio comunale disciplina l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- le riduzioni tariffarie;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni dalla TARES
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività è svolta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Fatta questa breve premessa su quelli che sono gli aspetti salienti di questa entrata, per ciò che qui rileva, preme a questo punto soffermarsi su quanto disposto al comma 35 del cit. art. 14, secondo il quale "...Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente... ".
Ciò in quanto, considerato che le tariffe di tale tributo, a norma del comma 23 dell'art. 14 cit., devono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tale termine è stato più volte prorogato e, con l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ulteriormente differito al 30 novembre 2013, si ha quale conseguenza che, nelle more dell'approvazione del piano finanziario TARES e del Regolamento TARES, le tariffe applicate sono state quelle previste in materia di TARSU.
Pertanto, nel caso di applicazione del tributo in questione a complessi alberghieri, dovendo gli importi dovuti essere determinati secondo le tariffe in materia di Tarsu, l'ente impositore nel fare riferimento, nella determinazione delle somme dovute, a quanto stabilito in materia di Tarsu, dovrebbe considerare la effettiva destinazione dei locali sottoposti a tributo e, quindi, distinguere tra i locali equiparabili alle utenze domestiche e quelli, invece, non assimilabili a queste ultime.
Di conseguenza, l'illegittimità delle tariffe determinate in violazione dell'art. 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di Tarsu, ampiamente trattata e argomentata in altri articoli cui si rinvia, si protrarrebbe.
In proposito, infatti, l'art. 4 del D.P.R. del 27.04.1999, n. 158 (cui rinvia l'ultima parte dell'art. 11 del D. L. 06/12/2011, n. 201), prescrive che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento per l'applicazione della Tares, la tariffa è calcolata tenendo conto della distinzione delle utenze in due fasce - domestica e non domestica -: orbene deve a tal punto essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui agli alberghi va applicata la tariffa relativa alle civili abitazioni per quanto concerne i locali destinati a stanze atte a ricevere gli ospiti e, invece, quella relativa a locali adibiti ad uso diverso da abitazione per le restanti parti dell'albergo (es: locali destinati alla ristorazione).
All'indicato orientamento si sono adeguati i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con le sentenze n. 616 e n. 617 pronunciate in data 18 novembre 2008 e depositate il 9 dicembre 2008 con cui hanno affermato che "Nel caso delle attività alberghiere appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative".
In altre parole, pur ammettendo che alcune aree di un albergo possono essere caratterizzate da una maggiore potenzialità nella produzione dei rifiuti (si pensi alle cucine e al ristorante), lo stesso, però, non può dirsi delle camere che, a ben vedere, possono tranquillamente equipararsi, in termini di attitudine a produrre rifiuti, alle civili abitazioni.
Se, quindi, fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di attuazione della Tares, vanno applicate le disposizioni in materia di Tarsu, è evidente che nella indicazione degli importi pretesi dai Comuni in via commisurata a quelli dovuti a titolo di Tarsu si dovrebbe distinguere, con riferimento ai complessi alberghieri, tra somme pretese con riferimento a locali equiparati ad utenze domestiche e somme riferite, invece, alle utenze non domestiche.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Idalisa Lamorgese