L’attività commerciale allagata dev’essere risarcita. Il comune responsabile deve pagare in base alle «mercuriali» la merce perduta nel magazzino a seguito dell’afflusso di acqua fognaria. I listini-prezzi della Camera di commercio costituiscono «fatto no

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Il Comune non sfugge al risarcimento di tutti i danni subìti dal titolare di un’attività commerciale per la rottura dei macchinari e la perdita dei prodotti a causa dello scorretto convogliamento dell’acqua piovana nelle fogne dovuto ad un forte allagamento. E l’importo del risarcimento ben può essere liquidato in base alle “mercuriali”, ossia i listini della Camera di commercio che, per la loro ufficialità, possono considerarsi fatto “notorio”. A confermare questi principi, l’ordinanza 17204/17 della Cassazione, pubblicata il 12 luglio che Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti” ritiene meritevole di comunicazione per gli argomenti, seppur concisamente, trattati. Nella fattispecie, i giudici della sesta sezione civile, hanno rigettato il ricorso del Comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che si era visto condannare dalla Corte di appello del capoluogo pugliese, al risarcimento dei danni subiti dal titolare di un caseificio per la rottura dei macchinari e la perdita di 150 kg di prodotti caseari a causa di un allagamento determinato da uno scorretto convogliamento dell’acqua piovane nel sistema fognario cittadino. In primo grado, il tribunale, nonostante l’accertamento della responsabilità dell’ente locale, aveva rigettato la richiesta del titolare. Decisione ribaltata dalla Corte di appello di Bari che aveva condannato il Comune al pagamento di oltre 72 mila euro di danni. L’ente aveva deciso comunque di ricorrere in Cassazione rilevando fra l’altro una presunta violazione di legge del giudice di merito che per la liquidazione dei danni aveva fatto riferimento ai mercuriali per sopperire alle inadempienze del caseificio che non aveva offerto la relativa prova. I giudici di legittimità, hanno ritenuto il ricorso del Comune in ogni parte infondato; anche nella parte in cui si ritiene censurabile l’erronea applicazione del fatto notorio al caso di specie. Per gli ermellini, i precedenti evocati dal ricorrente non sono pertinenti. Le mercuriali, infatti, sono listini che «per la loro ufficialità possono eventualmente considerarsi “notorio” e tale rilievo non è discutibile, «anche se non è predicabile che il giudice debba conoscerle»; se, però, «le conosce le può applicare in quanto risultano meri dati applicabili senza particolari cognizioni tecniche». 

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