Lavoro: costo zero contributi per chi assume apprendisti
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I datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. L&\#39;agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l&\#39;Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell&\#39;apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.
Come noto, al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012 – vedi nostra circolare n. 597 del 17 novembre 2011), ha previsto all&\#39;art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato. L&\#39;Inps precisa che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». Di conseguenza, stabilisce che, ai fini dell&\#39;accesso all&\#39;incentivo, le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell&\#39;anno di stipula dell&\#39;apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la presentazione di tale dichiarazione l&\#39;Inps dà l&\#39;ok all&\#39;agevolazione attribuendo all&\#39;azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).
Giovanni D&\#39;Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si augura che questa sia un aprima misura che possa favorire il recupero dell’occupazione specie di quella giovanile che è la più colpita dalla crisi del lavoro come dimostrano gli ultimi dati.