Le truffe di poche centinaia di euro non sono più punibili

Lo ha affermato la Cassazione penale rivedendo il proprio orientamento

Le truffe di poche centinaia di euro non sono più punibili

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La Cassazione sdogana le truffe per poche centinaia di euro che d'ora in avanti non saranno più punibili penalmente. È infatti esclusa la condanna per pochi “spiccioli”: la condotta è coperta dalla speciale tenuità del fatto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 8979/24 del primo marzo 2024, ha respinto il ricorso della Procura di Brescia. Per gli Ermellini la condanna non può essere ripristinata neppure se il colpevole ha fatto molti raggiri. In questo caso ha denunciato il furto della postpay dopo aver rubato i 150 euro. Inutile per la pubblica accusa sostenere che la premeditazione della truffa esclude l'applicabilità della speciale tenuità del fatto. Ad avviso del Collegio, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il fatto particolarmente tenue va qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. In altre parole, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva”.

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