Mancato passaggio di proprietà del veicolo. Il Giudice di Pace di Lecce ordina la trascrizione della vendita al P.R.A. con effetto retroattivo e condanna alle spese l'acquirente inerte.

Niente più multe, sanzioni e bolli per il venditore dell'autovettura, motociclo o altro veicolo che si è rivolto al giudice per denunciare la perdita di possesso

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Un problema che riguarda migliaia di cittadini quello del “mancato passaggio” di proprietà dei veicoli. Molti, infatti, quando decidono di vendere il proprio veicolo, sono persuasi dalla circostanza che basti una semplice firma in calce all'atto di compravendita, tralasciando un passaggio fondamentale che è quello della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che pur non avendo valore cosiddetto “costituitivo” della vendita, che è comunque conclusa attraverso la corresponsione del prezzo e la consegna al nuovo proprietario e da una dichiarazione autenticata anche unilaterale del venditore, libera completamente quest'ultimo dagli obblighi con il Fisco (per esempio il bollo), dal pagamento di sanzioni e multe, se e solo se viene trascritta nel suddetto registro affidato in gestione all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.). Ed è così che molti, anche a distanza di anni si vedono notificare verbali al codice della Strada, cartelle di Equitalia per bolli non pagati ed ingiunzione varie per autovetture, motocicli o altri veicoli che non sono più nel loro possesso anche da anni, sol perchè li avevano venduti o permutati, ritenendo a torto che se n'erano liberati con una semplice firma. Sono questi i tanti casi simili pervenuti allo “Sportello dei Diritti”, che alcune volte si sono risolti con una semplice diffida ai nuovi proprietari, mentre per altri si è stati costretti ad agire in giudizio, come nel caso di una donna di un comune limitrofo a Lecce che aveva venduto ad un suo concittadino nel lontano 2009 uno scooter e che si era visti notificare una miriade di multe e bolli non pagati che non la riguardavano. La cittadina allora era costretta a citare il “nuovo” proprietario con il supporto dei legali dell'associazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, nella persona dell'avvocato Franco Giustizieri, che con esemplare sentenza rubricata al n. 4370/2016, accoglieva in pieno le domande della venditrice e accertava e dichiarava l'avvenuto trasferimento di proprietà e la perdita del possesso del veicolo “a far data retroattiva dal 03.12.2009 (ndr ossia quella della compravendita), con ogni conseguenza di legge con riferimento anche alle relative sanzioni del Cds” e ordinava la trascrizione della sentenza al Conservatore del PRA Lecce con spese a carico dell'attrice in anticipo e con diritto di rivalsa nei confronti dell'obbligato, ossia dell'acquirente che veniva, peraltro, condannato anche alle spese di lite. L’importanza della decisione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sta nel riconoscimente in capo a coloro che vendono o comunque trasferiscono un veicolo - il cui atto di passaggio di proprietà, per sua natura, ai sensi della legge vigente dev'essere trascritto nel P.R.A. - a vedersi riconosciuti i propri diritti con efficacia retroattiva dell'avvenuto trasferimento con la conseguenza che bolli, sanzioni e ogni altro balzello ricadrà in capo al nuovo proprietario e non dovrà essere più pagato o nel caso di avvenuto pagamento si avrà la possibilità di ottenerne la restituzione. In tale ottica, lo “Sportello dei Diritti” continuerà a supportare i cittadini che si trovano in situazione analoghe. Basta rivolgersi al nostro staff inviando una mail agli indirizzi info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org.

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