Multe e Patente a punti: non è sanzionabile il cittadino che comunica alla Polizia di aver proposto ricorso e pertanto di aver omesso di avere indicato le generalità del conducente.
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Con la circolare prot. nr. 300/ A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011 il Ministero dell'interno ha fornito nuovi importanti chiarimenti sull'obbligo di comunicazione dei dati del conducente ex art- 126-bis, c. 2, del codice della strada in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso la violazione principale.
La circolare del Ministero che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta sottilinea che "Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo (1) di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente".