Multe,i termini per l'opposizione decorrono dalla data del timbro postale sulla raccomandata

Il termine decorre dalla consegna alla posta del ricorso. A nulla rileva se il plico giunge in cancelleria oltre il termine

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La seconda sezione civile con un'ordinanza pubblicata in data odierna 13 giugno 2011 conferma l'orientamento giurisprudenziale predominante in tema di termini del deposito dei ricorsi alle multe per infrazioni al codice della strada. Lo rileva Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti".
Secondo la Suprema Corte è pertinente a tal fine, solo la data del timbro postale e non quella di arrivo dell'atto in cancelleria. Nel caso in cui il plico con il ricorso giunga presso il Giudice di Pace dopo la scadenza del termine di legge, l'impugnazione è da ritenersi comunque effettuata tempestivamente.
Come è noto, infatti, la sentenza n. 98/2004 della Corte costituzionale era intervenuta sull'articolo 22 della legge 689/81 chiarendo, si riteneva definitivamente, il termine per l'impugnazione dei verbali. Secondo la nota decisione della Consulta, risulta che quando l'opposizione è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è rilevante ai fini del computo del termine, soltanto la data in cui il notificante ha consegnato il plico alla posta ciò in relazione al combinato disposto con l'articolo 149 Cpc e con l'articolo 4 della legge 890/82.
Se la consegna materiale del plico è avvenuta entro il termine previsto dalla disposizione di cui all'articolo 22, non rileva che l'atto sia in seguito arrivato alla cancelleria del giudice oltre il termine previsto per il ricorso.
Nel caso di specie gli ermellini hanno accolto con rinvio il ricorso del trasgressore.
 

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