Nulla la multa col Tutor se l'omologazione dell'apparecchio è richiesta da una società di servizi e non da quella richiedente.
Il giudice di pace accoglie il ricorso elevato con il sistema "Vergilius"
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Un precedente significativo in materia di Tutor, il sistema elettronico che consente il controllo a posteriori della velocità dei veicoli in tratti di strada predeterminati, con la sentenza n. 344/2013 del Giudice di Pace di Pozzuoli che ha esaminato i presupposti autorizzativi per porre in essere rilevando un importante gap nel procedimento di omologazione degli apparecchi.
Nel caso di specie è stata evidenziata dal giudice onorario flegreo una carenza del sistema “Vergilius”, per il quale sono stati ritenuti nulli i verbali perché l’omologazione è stata originariamente richiesta da un noto gruppo che poi l’ha girata alla sua società di servizi.
Accolta, quindi, l’opposizione a sanziona amministrativa ex articolo 23 della legge 689/81 ed annullata la multa di 212 euro di cui al verbale notificato dalla polizia stradale per l’eccesso di velocità rilevato dal sistema elettronico di rilevamento Sicve (Tutor).
Osserva correttamente il giudice che da una certa data in poi alla società che aveva proposto originariamente la richiesta per l’omologazione era subentrata un’altra società nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato e ai Sicve.
Tale atto di trasferimento non consentito dalla normativa ai fini della validità della richiesta dell’omologazione, rende nulle le sanzioni rilevate in virtù all’articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada, secondo cui «la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi».
È pur vero che la seconda azienda risulta soltanto un società di servizi del gruppo che originariamente aveva fatto la richiesta, ma costituisce comunque una distinta compagine con organi societari diversi.
Ovviamente, evidenzia, Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, tale principio rilevato dal giudice di Pace è analogicamente applicabile tutte quelle volte che dalle società specializzate in materia di rilevazioni elettroniche non è rispettato il dettato regolamentare che disciplina puntualmente l’iter autorizzativo o di omologazione degli strumenti. Procedimenti che sono volti alla tutela della correttezza e trasparenza dell’agire amministrativo.