Nuovo orientamento della Cassazione per guida in stato d’ebbrezza: stop condanna se l’etilometro non è revisionato

La Corte d’appello di Genova ammette che l’ultima verifica risale a oltre due anni prima del fatto ma non si pone il problema dell’incidenza sulla funzionalità dell’apparecchio e l’attendibilità della misurazione

Nuovo orientamento della Cassazione per guida in stato d’ebbrezza: stop condanna se l’etilometro non è revisionato

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Stop alla condanna per guida in stato d’ebbrezza se l’etilometro non risulta revisionato nell’ultimo anno. Quando l’imputato contesta il funzionamento dell’apparecchio per l’alcoltest, spetta all’accusa provare che sono state compiute le necessarie verifiche periodiche sullo strumento, oltre a dimostrare che il dispositivo è omologato. È quanto emerge dalla sentenza 26281/24 pubblicata il 4 luglio dalla quarta sezione penale della Cassazione. Il ricorso dell’imputato è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. La difesa contesta il funzionamento dell’etilometro: la prima misurazione dà 2,7 grammi per litro e la seconda 1,97 a distanza di soli dodici minuti mentre la «migliore scienza» prevede un valore di cinetica decrescente dell’alcol di 0,15 in un’ora. E in dieci anni risulta annotata soltanto un’operazione di manutenzione dello strumento. Omologazione e verifiche periodiche sono previste dall’articolo 379, comma 8, del dpr 16.12.1992 n. 495 ma il pubblico ministero, quando contesta la guida in stato d’ebbrezza, non è tenuto di per sé a corredare i risultati della rilevazione con i dati relativi all’esecuzione dei controlli: spetta all’imputato sollecitare nel processo che il giudice verifichi l’osservanza del regolamento di esecuzione Cds. E per farlo deve allegare qualche dato che possa far dubitare che la revisione periodica o l’omologazione sia stata compiuta, proprio come fa la difesa nel caso specifico. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Sbaglia dunque la Corte d’appello di Genova laddove ammette che l’ultima verifica dell’etilometro risale a oltre due anni prima del fatto ma poi non si pone il problema di verificare se e quanto la circostanza incida sulla funzionalità dell’apparecchio e sull’attendibilità della misurazione. Trova ingresso anche la censura rivolta contro la mancata escussione del consulente tecnico della difesa ritenuta dal primo giudice superflua dopo le dichiarazioni dell’imputato: l’esperto avrebbe dovuto riferire sui vizi dell’etilometro. È nulla l’ordinanza con cui il giudice dispone la revoca dell’ammissione di un teste a discarico dell’imputato nonostante le insistenze della difesa perché sia sentito: la Corte d’appello non motiva sul punto, limitandosi a spiegare perché non esercita il potere di rinnovare l’istruttoria”.

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