Pedone inciampa nella buca, nessuna colpa per il passo affrettato: condannato il Comune
La Corte di appello ha condannato l’Ente a risarcire un pedone caduto in una buca, sul presupposto della responsabilità oggettiva da cose in custodia
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Altro che concorso di colpa paritario. Il Comune risarcisce per intero l’infortunio al pedone caduto in una buca sulla carreggiata, anche se il pedone percorreva la strada «con passo affrettato»: l’incedere svelto, infatti, non denota affatto una condotta imprudente da parte del danneggiato, tale da poter configurare un concorso causale nella determinazione della lesione. E ciò perché la condotta risulta senz’altro conforme alle normali dinamiche dell’utilizzo della strada. È quanto emerge da una sentenza depositata il 28 novembre dalla sesta sezione civile della Corte d’appello di Napoli. Il gravame principale del Comune è bocciato, mentre viene accolto quello incidentale proposto dal danneggiato: il pedone si vede riconoscere per l’infortunio patito oltre 8.900 euro e non i circa 4.400 stabiliti dal Tribunale di Benevento. E ciò perché non sussiste una responsabilità fifty- fifty fra l’ente custode e il danneggiato, ma la mera responsabilità esclusiva dell’amministrazione. Il tutto nonostante il sinistro avvenga in una giornata estiva, in cui la luminosità è massima, in una strada il cui manto risulta dissestato da tempo e che quindi, secondo il Comune, avrebbe dovuto indurre il pedone a mantenere una condotta più prudente e attenta. Pesa la circostanza che il giorno dell’incidente la buca sia colma d’acqua: il danneggiato, un avvocato, chiama la moglie per farsi venire a prendere con l’auto ma mentre sta salendo a bordo a passo svelto cade nell’avvallamento; il quale, come emerge dalle foto prodotte agli atti, si trova a ridosso del marciapiede. Oltre che dalla signora la circostanza è confermata da un’altra testimone, la conducente di un’altra auto che sopraggiungeva. Ad avviso del Collegio, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ La disattenzione del pedone sulla strada pubblica non rileva, a meno che non sia abnorme. Camminare a passo affrettato, scrivono i giudici partenopei, non è espressione di un comportamento anomalo o imprevedibile. E dunque l’agire dell’attore non integra gli estremi del caso fortuito né può essere qualificato come comportamento colposo idoneo a giustificare una riduzione graduale della responsabilità a carico dell’ente custode.Non si può quindi pretendere dal pedone un’accortezza ben più ampia di quella ordinariamente esigibile, mentre la responsabilità dell’amministrazione deve essere valutata con maggior rigore per l’affidamento che l’utente ripone nella sicurezza delle aree demaniali destinate al transito pedonale”.