Perde i benefici prima casa chi vende prima dei cinque anni e riacquista una quota insignificante di altro immobile Poter disporre del bene come abitazione è requisito indispensabile

Perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa il contribuente che rivende prima dei cinque anni l'immobile per riacquistare una quota insignificante di un altro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 17 giugno 2011, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

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In particolare la sezione tributaria ha precisato che "al fine di evitare la decadenza dai benefici fiscali, tradizionalmente denominati della "prima casa", e l'applicazione della soprattassa, nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, la nota II bis dell'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro del 1986, nel testo introdotto con l'art. 3, coma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prescrive al comma 4, ultimo periodo che il contribuente, entro un anno dal trasferimento "dell'immobile acquistato con i benefici..., proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
Non basta. Secondo il Collegio "l'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, può beninteso integrare il requisito detto, ma solo qualora sia significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione. Ciascun partecipante alla comunione, infatti, come stabilisce l'art. 1102 cod. civ., può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Insomma, l'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non può perciò comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria; "esso è, cioè, inidoneo a realizzare l'adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore con il .riconoscimento dell'aliquota dell'imposta ridotta sugli atti d'acquisto, e non vale, pertanto a realizzare la condizione dello "acquisto di altro immobile", di cui al coma 4 della nota II all'art. 1 della tariffa citata (sull'idoneità della titolarità di una quota di immobile ai fini dell'integrazione dello "speculare" requisito dell'impossidenza".

Debora Alberici
 

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