Prescrizione delle eccezioni processuali e risarcimento da svalutazione monetaria
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Con un’importante sentenza, 10 giugno 2016, n. 11943, la Corte di Cassazione ha stabilito due importanti principi in tema di prescrizione delle eccezioni processuali nonché in tema di risarcimento da svalutazione monetaria.
La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta di restituzione di crediti IRPEF, per i quali era già stato richiesto il rimborso nella dichiarazione relativa all’anno di imposta in questione.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e, a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR confermava il decisum della CTP ed accoglieva, altresì, l’appello incidentale del contribuente in relazione alla omessa pronuncia sulla istanza di riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.
In particolare, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, i giudici di secondo grado ritenevano tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione finanziaria, in quanto non contenuta nell’atto di costituzione, come espressamente prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, bensì in una successiva memoria illustrativa.
Oltretutto, tale eccezione veniva ritenuta non deducibile in quanto l’art. 2, comma 58, della Legge n. 350 del 2003 prescrive all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di rinunciare a far valere la prescrizione.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2936 e 2946 c.c., degli artt. 23, 24, 32 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 nella parte in cui si è ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse stata formulata tardivamente nonché la violazione degli artt. 37, 38 e 44 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.c., nella parte in cui si è ritenuto che il risarcimento da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. spetti in maniera automatica.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo dei suddetti motivi e, viceversa, ha accolto il secondo.
In relazione all’eccezione della non intervenuta prescrizione delle eccezioni processuali, i giudici di legittimità dopo aver rilevato che l’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive alla parte resistente, che si costituisce in giudizio, di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio, tra le quali certamente rientra l’eccezione di prescrizione, non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c., hanno pertanto affermato: <
Viceversa, per quanto attiene alla seconda eccezione, ritenuta fondata, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: <