Prima causa in appello per lo scandalo degli estimi catastali a Lecce. La Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce non accoglie la richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

CTR Puglia

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In data odierna, si è discusso il primo appello sulla nota questione degli estimi catastali innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce. Nell’occasione l’Agenzia del Territorio ha chiesto la sospensione del processo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.
L’avvocato Villani si è opposto perché i due giudizi, tributario ed amministrativo, sono autonomi e non necessariamente collegati tra di loro, tanto è vero che in sede tributaria ho proposto eccezioni, tra cui il difetto di motivazione, che nulla hanno a che fare con il giudizio pendente presso il Consiglio di Stato.
I giudici della CTR di Lecce con l’allegata ordinanza notificata in questo momento hanno accolto l’eccezione pregiudiziale ed hanno rigettato l’istanza di sospensione del processo avanzata dall’Agenzia del Territorio, fissando a data da destinarsi la prossima udienza di merito dell’intera questione.
In particolare, “La Commissione, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza odierna, osserva: l'art. 39, comma 2, D. Lgs. 546/92, postula evidentemente che il procedimento pregiudiziale, penda dinanzi alla stessa Commissione Tributaria o ad altre Commissioni, fermo restando, tuttavia, che esso sia di competenza del Giudice Tributario, mentre nelle specie l'atto generale (inteso alla revisione delle microzone catastali, ex art.1 comma 335 L. 311/04), pende dinanzi al plesso giurisdizionale amministrativo; l'istanza, peraltro, rientrando nei poteri del giudice cui e' stata diretta, puo' da questo essere qualificata, in relazione alla norma di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche ai rapporti tra giurisdizioni diverse, che richiede, per farsi luogo alla sospensione necessaria del processo pregiudicato, la influenza necessaria su quest'ultimo, della decisione pregiudiziale; nella specie, tuttavia, il concreto articolarsi delle difese delle parti, impone di considerare prioritario, nell'ordine logico, la decisione su altro profilo di legittimita' dell'avviso la cui
decisione non dipende dall'esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato. P.Q.M. rigetta l'istanza di sospensione e rinvia, nella prospettiva della riunione del presente procedimento ad altri officiati dallo stesso difensore, a data da destinarsi.”.
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” un altro smacco nell’annosa vicenda degli “estimi catastali” a Lecce per l’Agenzia del Territorio, che si conferma un vero e proprio scandalo come sta continuando ad emergere anche in sede giudiziale.
 

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