Privilegi e sprechi. Il vitalizio dell’ex consigliere regionale può essere pignorato dal l'agente per la riscossione come Equitalia, perché non è assimilabile a una pensione. Il tribunale di Catania avalla l'orientamento della Corte dei conti secondo cui

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Non se la cava l'ex consigliere regionale che reclama l'intoccabilità del proprio vitalizio maturato in seno all'assemblea regionale siciliana. É il tribunale di Catania con un'ordinanza pubblicata lo scorso 29 febbraio dalla sesta sezione civile, a stabilire che é pignorabile il vitalizio dell’ex politico perché l’assegno non è assimilabile a una pensione. Secondo il giudice dell'esecuzione, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, il beneficio in questione é suscettibile dell'espropriazione presso terzi attuata dall’agente della riscossione laddove il trattamento erogato costituisce soltanto un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico.
É quindi legittima la procedura esecutiva promossa dall’agente per la riscossione per la Sicilia sull’assegno vitalizio percepito dall’ex deputato regionale siciliano che subirà la trattenuta mensile sino alla concorrenza delle somme pignorate. E ciò sulla base del principio generale della piena pignorabilità di ogni credito statuito dagli articoli 545 del codice di procedura civile e 2740 del codice civile, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Nella fattispecie, infatti, non esiste alcun divieto esplicito di legge perché sono escluse dall’esecuzione forzata unicamente le somme che le amministrazioni pubbliche corrispondono ai propri collaboratori a titolo di compenso. E non si tratta certo di una questione legata allo statuto speciale della Regione Siciliana, come ha chiarito la Corte dei conti rifacendosi a casi su vitalizi di altri ex consiglieri, a partire da quelli lombardi. La magistratura contabile si rifà all'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e di quella di Cassazione escludendo la propria giurisdizione in materia: perché da una parte vi sono i dipendenti pubblici veri e propri, e dall'altra i funzionari onorari chiamati a svolgere un mandato elettivo; senza dimenticare «le condizioni estremamente più favorevoli per la maturazione e la misura» di questo privilegio. E il regolamento del Consiglio, in quanto norma secondaria, non può derogare alla legge.
 

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